(massima n. 1)
Nelle assicurazioni in nome altrui o per conto di chi spetta, tra le quali rientra anche l'assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di un veicolo di proprietà di soggetto diverso dallo stipulante, il contraente, anche se in possesso della polizza, può fare valere i diritti derivanti dal contratto solo con il consenso espresso dell'assicurato, al quale questi diritti spettano, ai sensi dell'art. 1891 c.c., e dal quale deve, conseguentemente, considerarsi derivata la legittimazione del contraente, senza che sia dato ricavare l'esistenza di detto consenso in via presuntiva.