(massima n. 1)
La stipulazione da parte del datore di lavoro della polizza di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (secondo la previsione della contrattazione collettiva) non incide di per sé sulla individuazione del titolare (datore di lavoro o compagnia assicuratrice) della posizione debitoria nei confronti del lavoratore, o dei suoi aventi causa, in caso di infortunio, ciò dipendendo dalla configurazione che il contratto di polizza assicurativa può assumere, quale «assicurazione per conto di chi spetta» ai sensi dell'art. 1891 c.c. (per il quale l'assicurazione corrisponde direttamente al lavoratore interessato la prestazione in caso di infortunio), ovvero quale «assicurazione della responsabilità civile» ai sensi dell'art. 1917 c.c. (che obbliga l'assicuratore a tenere indenne il datore di lavoro di quanto questi, in conseguenza dell'infortunio, ha corrisposto o deve corrispondere al lavoratore).