(massima n. 1)
Nell'assicurazione per conto altrui i diritti derivanti dal rapporto assicurativo spettano al beneficiario del contratto ai sensi dell'art. 1891, comma 2, c.c., sicché l'assicurato, pur non essendo parte contrattuale, ha azione diretta nei confronti della societą assicuratrice. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva escluso la legittimazione dell'assicurato a proporre direttamente la domanda di pagamento dell'indennizzo in virtł di polizza stipulata dalla A.U.S.L. a garanzia degli infortuni, compresi quelli "in itinere", subiti a causa ed in occasione dell'attivitą professionale espletata da medici addetti al servizio di continuitą assistenziale in convenzione con l'A.U.S.L.).