(massima n. 1)
Nell'assicurazione per conto di chi spetta ha diritto all'indennitā chi al momento dell'evento dannoso risulti proprietario della cosa o titolare di un diritto reale o di garanzia su di essa, mentre il contraente, anche quando si trova in una relazione di custodia con la cosa, puō pretendere l'indennitā in luogo dell'avente diritto se quest'ultimo presti il proprio consenso ovvero se ciō sia previsto da apposita clausola. (Nella fattispecie, relativa ad un contratto di assicurazione stipulato dal vettore in favore del proprietario delle cose trasportate, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva dichiarato la carenza di legittimazione del vettore ad agire contro l'assicuratore per il pagamento dell'indennizzo, a seguito della rapina su un furgone portavalori, dal momento che i valori perduti non appartenevano al vettore, ma ad altro soggetto, e che non poteva ravvisarsi nel comportamento dell'assicurato, che non aveva profittato dell'assicurazione, il di lui Ģespresso consensoģ a che il contraente esercitasse i diritti derivanti dalla polizza, ai sensi del secondo comma dell'art. 1891 c.c.).