(massima n. 1)
Nell'assicurazione contro i rischi di danni alla merce trasportata, la persona legittimata a domandare l'indennizzo č il venditore-mittente, che ha sottoscritto il contratto assicurativo quale proprietario delle merci assicurate, e non l'acquirente finale, qualora si sia convenuto che il trasferimento del diritto di proprietā della merce medesima debba avvenire al momento della consegna. (Nella specie, relativa a cagliata di latte trafugata durante il trasporto in autostrada, era stato convenuto che il passaggio di proprietā si sarebbe verificato con la consegna agli stabilimenti dell'impresa acquirente, sicchč, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che beneficiario dell'indennizzo fosse, in mancanza del perfezionamento della vendita, il sottoscrittore della polizza).