(massima n. 1)
In riferimento al contratto di assicurazione di cose, il cessionario dei diritti derivanti dal contratto viene a trovarsi nella stessa condizione in cui si sarebbe trovato, nei confronti della societą assicuratrice, il cedente, e quindi gli sono opponibili tutte le eccezioni opponibili al cedente; ne consegue che se il cedente si rende responsabile di negligenze tali da provocare l'inoperativitą della garanzia assicurativa, nessun indennizzo assicurativo spetterą al cessionario. (Nel caso di specie, in applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato il diritto all'indennizzo in capo alla ditta proprietaria di merci vendute «contro documenti» che le aveva assicurate dai rischi dei trasporto con assicurazione «per conto di chi spetta» per l'irregolaritą del comportamento del destinatario della merce, che l'aveva lasciata a lungo nel luogo di destinazione, incustodita, prima di andarla a ritirare constatando l'avvenuto furto).