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Titolo II - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Delle persone giuridiche

Capo I - Disposizioni generali

Capo II - Delle associazioni e delle fondazioni

Capo III - Delle associazioni non riconosciute e dei comitati

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
41 Questo titolo costituisce una completa innovazione rispetto al codice civile del 1865, il quale mancava di una disciplina delle persone giuridiche. Sebbene i concetti pubblicistici investano sempre più profondamente l'assetto delle persone giuridiche private, tuttavia queste possono rivestire tale importanza che non si poteva, in una riforma generale del codice civile, continuare a ignorarle o lasciare che fossero regolate in modo incompleto e inadeguato da principi dedotti dalle norme relative alle persone fisiche o dalle private pattuizioni. La stessa importanza sociale di questi enti imponeva, anzi, di dare ad essi un sistema di norme che, ispirandosi a una visione pubblicistica e armonica dei problemi giuridici inerenti alla loro disciplina, regolasse in modo organico la complessa materia. Ciò è stato fatto in questo titolo, le cui disposizioni, per quanto dettate per le persone giuridiche private, saranno di grande utilità, anche per la forza espansiva di cui esse sono suscettibili, in via di interpretazione analogica, nei riguardi della disciplina delle persone giuridiche pubbliche, tenuto conto che la distinzione fra le due categorie di enti, se facilmente delineabile in linea teorica, nella pratica appare spesso incerta e non sempre di notevole rilevanza.