Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente [1292 ss.] della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.
Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente [1292 ss.] della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Cass. civ. n. 21280/2023
Ai sensi dell'art. 40 c.c., l'organizzatore, il quale abbia in precedenza acquistato a proprio nome un bene immobile con fondi del comitato, è tenuto a fare quanto necessario per assicurare l'attuazione della finalità in vista della quale avvenne l'acquisto, ben potendosi, quindi, individuare anche un obbligo di trasferire il bene ad un determinato soggetto, discendendo tali obblighi fiduciariamente dalla qualità di organizzatore-organo, e ciò anche in assenza di un atto scritto.
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