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Articolo 39 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Comitati

Dispositivo dell'art. 39 Codice Civile

I comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto è stabilito nelle leggi speciali.

Spiegazione dell'art. 39 Codice Civile

La diversa tipologia dell'ente di fatto denominato "comitato" viene delineata nell'articolo in esame mediante una indicazione non esaustiva degli scopi abbracciati da tale tipo di organizzazione di persone. Invero, i soggetti agiscono insieme per la raccolta di fondi da destinare ad un fine di natura altruistica. Sebbene la nozione non sia precisa e dettagliata, tanto la dottrina quanto la prassi ne hanno evidenziato la peculiare forma, che nella fase genetica deriva da un contratto associativo (art. 36 c.c.), plurilaterale e con comunione di scopo. In seguito, è più agevolmente riconducibile alle fondazioni, sussistendo un vincolo di destinazione gravante sui fondi raccolti mediante oblazioni o pubbliche sottoscrizioni.
Una volta raggiunti tali scopo, il comitato potrebbe non aver alcuna ragione di esistere, e cessare la propria esistenza giuridica, o trasformarsi in fondazione (naturalmente mediante acquisto della personalità giuridica).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

62 Per quanto riflette i comitati, è stato proposto che sia espressamente sancito che essi possono ottenere la personalità giuridica limitatamente al periodo di tempo in cui debbono operare. Una norma in proposito non pare necessaria, perché non vi è dubbio che i comitati, come in genere tutte le organizzazioni, possono ottenere, quando ricorrano le condizioni richieste, la personalità giuridica. E, poiché il riconoscimento può essere conferito in relazione a un determinato scopo, non vi sono difficoltà di ordine giuridico ad ammettere che, anche in rapporto a scopi di durata limitata, possa concedersi un riconoscimento temporaneo. D'altronde, la possibilità che i comitati possano assumere la personalità giuridica, risulta incidentalmente dal successivo art. 41 e non abbisogna, anche per questo, di una esplicita dichiarazione. Per maggiore chiarezza legislativa, sono state distinte le disposizioni dell'art. 44 del progetto nelle norme degli articoli 39 e 40 del testo, il primo dei quali pone la regola generale che i comitati sono regolati dalle leggi speciali e dalle disposizioni del presente capo, mentre il secondo disciplina la responsabilità degli organizzatori.

Massime relative all'art. 39 Codice Civile

Cass. civ. n. 15303/2022

Un comitato, ancorché costituito da un ente pubblico non economico, ove manchi del riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico, configura una struttura privatistica la quale opera nell'ambito del diritto privato con piena autonomia di gestione, né si rende preclusiva di una tale qualifica la circostanza che l'ente in questione si rilevi privo di autonomia nell'attività di raccolta dei fondi da impiegare per il raggiungimento dello scopo, posto che ciò che caratterizza un tal tipo di ente è il fatto del suo costituirsi per uno dei fini indicati dall'art. 39 c.c. e la esistenza di un fondo con cui perseguire detto fine, e non certo l'attività di raccolta dei fondi stessi. Conseguentemente, anche in tal caso, esso ha - pur privo di personalità giuridica - la titolarità piena e diretta dei rapporti patrimoniali relativi sia a beni mobili che immobili, e quindi risponde delle obbligazioni assunte dai suoi rappresentanti.

Cass. civ. n. 21880/2020

L'incorporazione di un'associazione o comitato non riconosciuti in un'associazione o comitato riconosciuti determina la successione dell'incorporante nei rapporti giuridici dell'incorporato, che si estingue.

Cass. civ. n. 14453/2006

Un comitato può essere costituito da un ente pubblico non economico, ancorché manchi di autonomia nell'attività di raccolta dei fondi da impiegare per il raggiungimento dello scopo, posto che ciò che caratterizza un tal tipo di ente sono il fatto del suo costituirsi per uno dei fini indicati dall'art. 39 cod. civ. e la esistenza di un fondo con cui perseguire detto fine, e non certo l'attività di raccolta dei fondi stessi. Conseguentemente, anche in tal caso, esso ha - pur privo di personalità giuridica - la titolarità piena e diretta dei rapporti patrimoniali relativi sia a beni mobili che immobili, e quindi risponde delle obbligazioni assunte dai suoi rappresentanti. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in applicazione del principio soprariportato, aveva ravvisato la sussistenza dei requisiti minimi per la costituzione di un comitato, negli articoli dello statuto che indicavano la finalità dell'ente, consistente nel promuovere manifestazioni drammatiche e culturali e che individuavano i fondi nei contributi annui degli associati ed in particolare del Comune). (Cassa e decide nel merito, App. Palermo, 10 Settembre 2002)

Cass. civ. n. 6985/2003

I comitati non riconosciuti, come le associazioni non riconosciute, pur non essendo persone giuridiche, sono autonomi centri di imputazione di situazioni giuridiche soggettive, potendo ad essi attribuirsi la titolarità di diritti sia obbligatori che reali; pertanto, l'incorporazione di un comitato non riconosciuto non crea una situazione di liquidazione del primo ma una ipotesi di successione a questi del nuovo comitato, con la conseguenza che nei rapporti giuridici del comitato incorporato subentra il comitato incorporante, mentre il comitato inglobato si estingue.

Cass. civ. n. 13338/1999

Un comitato, ancorché costituito da un ente pubblico non economico, ove manchi del riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico, configura una struttura privatistica la quale opera nell'ambito del diritto privato con piena autonomia di gestione, né si rende preclusiva di una tale qualifica la circostanza che l'ente in questione si rilevi privo di autonomia nell'attività di raccolta dei fondi da impiegare per il raggiungimento dello scopo, posto che ciò che caratterizza un tal tipo di ente è il fatto del suo costituirsi per uno dei fini indicati dall'art. 39 c.c. e la esistenza di un fondo con cui perseguire detto fine, e non certo l'attività di raccolta dei fondi stessi. Conseguentemente, anche in tal caso, esso ha — pur privo di personalità giuridica — la titolarità piena e diretta dei rapporti patrimoniali relativi sia a beni mobili che immobili, e quindi risponde delle obbligazioni assunte dai suoi rappresentanti.

Cass. civ. n. 6032/1994

La nozione di comitato recepita dall'art. 39 c.c. non è incompatibile con il mutamento dell'originaria componente soggettiva dell'organizzazione poiché la configurazione di questa come una struttura chiusa, se è aderente all'ipotesi di strumenti operativi posti in essere per realizzare finalità che si esauriscono in un periodo di tempo determinabile in anticipo (come nei casi di comitati per festeggiamenti o per recare soccorso nelle pubbliche calamità), non lo è con riguardo ad organismi istituiti per conseguire obiettivi che si proiettano in un lungo arco di tempo, come nei casi delle mostre o delle esposizioni permanenti ovvero del perseguimento di scopi assistenziali perduranti, con riferimento ai quali è configurabile una persistenza dell'organizzazione pur di fronte al mutamento suddetto.

Le associazioni ed i comitati privi di riconoscimento, pur non essendo persone giuridiche, sono figure soggettive alle quali può essere attribuita la titolarità diretta dei rapporti a contenuto patrimoniale relativi sia a beni mobili che immobili, non ostando a quest'ultima attribuzione né la disciplina della pubblicità immobiliare — in quanto l'art. 2659 c.c. (nel testo modificato con la L. n. 52 del 1985) (secondo cui la nota di trascrizione degli atti tra vivi deve contenere denominazione o ragione sociale, sede e numero di codice fiscale delle associazioni non riconosciute) deve ritenersi applicabile anche ai comitati che non abbiano conseguito il riconoscimento, stante l'identità di situazioni giuridiche — né la mancata previsione dell'autorizzazione governativa agli acquisti, richiesta, invece, per le persone giuridiche, dall'art. 17 c.c., in quanto tale mancanza va coordinata col disposto dell'art. 37, stesso codice, che non distingue tra mobili e immobili, a proposito dei beni con i cui acquisti si incrementa il patrimonio degli enti di fatto, e si giustifica col rilievo che la responsabilità personale e solidale di coloro che agiscono per tali enti fa venir meno quelle ragioni di tutela del credito che giustificano la regola dell'autorizzazione per la persona giuridica riconosciuta, la cui responsabilità è limitata al patrimonio sociale.

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M. M. chiede
martedì 26/03/2024
“Nel mese di ottobre 2023 un gruppo di cittadini ha deciso di organizzarsi, senza porre un limite temporale all'inziativa e senza una finalità specificamente determinata, al solo fine di rappresentare, in generale, all'amministrazione comunale le necessità del territorio in cui risiedono, dandosi il nome di "comitato", senza che peraltro sia stato redatto un atto costititutivo e senza che sia stata prevista una raccolta di fondi nè il versamento di quote associative. Ciò premesso chiedo se, al di là del nomen iuris adottato di "comitato", tale gruppo di cittadini possa essere considerato tale ai sensi e per gli effetti degli articoli 39 e seguenti del codice civile.”
Consulenza legale i 28/03/2024
Il comitato è un’organizzazione di più persone
  • che costituiscono un patrimonio tramite la raccolta pubblica di fondi
  • al fine di realizzare uno specifico scopo esterno (ossia volto alla realizzazione di interessi che non coincidono con quelli dei promotori), altruistico o di pubblico interesse.
Esso nasce da un accordo tra le parti, i promotori, che assegnano un nome al comitato, redigono un programma, nel quale deve essere indicato lo scopo perseguito, e rendono pubblico il contenuto degli accordi.

L’accordo tra le parti non deve necessariamente redigersi nella forma di atto pubblico, bensì può essere sufficiente una scrittura privata semplice.
Il patrimonio del comitato è formato dai fondi raccolti, ossia dalle oblazioni effettuate dai sottoscrittori.

Per la creazione di un comitato è necessaria la registrazione dell’atto costitutivo, anche se redatto nella forma della scrittura privata semplice, presso l’agenzia delle Entrate.

Quella che si è venuta a creare nel caso esposto è un’associazione spontanea, senza una definizione precisa, ma alla quale non può attribuirsi alcuna soggettività giuridica; ogni atto compiuto (compreso semplicemente l’acquisto di semplici beni per lo svolgimento dell’attività) ricade nella sfera giuridica dei singoli soggetti che li compiono.