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Articolo 28 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Trasformazione delle fondazioni

Dispositivo dell'art. 28 Codice Civile

Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, l'autorità governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore [16, 27].

La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone [31].

Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell'articolo 26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate.

Spiegazione dell'art. 28 Codice Civile

Anche tale disposizione subisce l'abrogazione e la nuova disciplina apportate dal D.P.R 361/2000, sostituendosi alla citata autorità governativa la Prefettura, la Regione ovvero la Provincia autonoma competente per l'accertamento, ed in seguito il Tribunale (per liquidazione, cancellazione e trasformazione).
In questa ultima ipotesi (trasformazione, che non implica la creazione di una diversa entità giuridica e che è strumento alternativo all'estinzione) emerge la ratio di tutela, per quanto possibile, della volontà del soggetto fondatore (non viene infatti mutata la causa), per uno scopo di amministrazione di beni forniti con il negozio di dotazione, a meno che i fatti comportanti la trasformazione siano espressamente previsti nel negozio di fondazione come causa estintiva dell'ente.

Come anticipato nel commento dell'articolo 26 c.c., il legislatore mira, sulla base dei principi di economia ed efficienza, all'unificazione ed al coordinamento delle fondazioni aventi scopi simili; nell'art. in questione si precisa come, nel caso delle cosiddette "fondazioni di famiglia", debba privilegiarsi l'estinzione delle stesse e la devoluzione del patrimonio eventualmente presente ad analoghi enti.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

53 Non si è creduto opportuno di prevedere, fra le ipotesi di trasformazione di una fondazione (art. 28), quella riguardante l'esuberanza del reddito, anzitutto perché non è frequente, in secondo luogo perché la norma costituirebbe un incitamento a tenere immutata la potenzialità redditizia del patrimonio della fondazione ovvero a dilapidare gli eventuali redditi esuberanti. Non è stata neppure accolta la proposta di consentire la trasformazione della fondazione anche quando vi siano clausole di riversibilità, le quali resterebbero così inefficaci. A prescindere dalla considerazione che in queste fondazioni, data la loro natura e la loro finalità, appare decisiva la volontà di chi le ha costituite, disponendo con quelle determinate condizioni dei propri beni, è da tenere presente soprattutto, dal lato politico-sociale, che una disposizione di carattere generale, la quale escludesse il rispetto della volontà del testatore in ordine alla destinazione ulteriore dei beni, potrebbe essere pericolosa e in ogni caso sarebbe poco conveniente, perché eserciterebbe una spinta contraria allo spirito di beneficenza, al quale va lasciato, quanto più è possibile, libero campo di manifestarsi. D'altra parte, qualora si presentassero casi cospicui di singolare rilievo, lo Stato potrebbe pur provvedere con legge speciale, senza addivenire con ciò all'affermazione di un principio generale.
54 E' stato soppresso l'art. 30 del progetto, sembrando esatto, e conforme ai principi a cui è ispirata la disciplina della materia, il rilievo che il codice civile debba limitarsi a regolare gli effetti dello scioglimento disposto dalla pubblica, autorità a norma delle leggi speciali. Non è stata invece accolta la proposta di aggiungere una norma per regolare lo scioglimento dell'associazione divenuta insolvibile. Nella ipotesi di insolvibilità, invero, o l'associazione non è più in grado di funzionare e si verificherà l'estinzione dell'ente per impossibilità di raggiungere lo scopo, o l'associazione è tuttavia in grado di funzionare e non è conveniente troncarne la vita, che potrebbe in seguito riassestarsi.

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