Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 26 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Coordinamento di attivitą e unificazione di amministrazione

Dispositivo dell'art. 26 Codice Civile

L'autorità governativa può disporre il coordinamento dell'attività di più fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore [28, co. 3].

Spiegazione dell'art. 26 Codice Civile

Generalmente, il legislatore tende ad evitare l'intromissione nella gestione amministrativa delle fondazioni, mirando invece al rispetto della volontà del fondatore. Viene però concesso il potere di coordinamento (gestorio) ed unificazione (amministrativo-patrimoniale) all'autorità governativa competente, per ragioni di economia dei mezzi adoperati tra fondazioni aventi medesime finalità, pur tendenzialmente evitando stravolgimenti nell'oggetto statutario o nell'atto di fondazione.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!