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Articolo 42 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Diversa destinazione dei fondi

Dispositivo dell'art. 42 Codice Civile

Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione [31, 32 c.c.].

Spiegazione dell'art. 42 Codice Civile

La disposizione elenca le prevalenti cause di estinzione del comitato: insufficienza dei fondi raccolti, attuazione o raggiungimento dello scopo, o inattuabilità sopravvenuta dello stesso, in aggiunta a quelle valevoli per le associazioni non riconosciute (quali il venir meno di tutti i componenti, la deliberazione unanime dell'assemblea, altre cause previste dall'atto costitutivo).
Dopo l'estinzione, i beni residui, se non diversamente previsto dall'atto costitutivo, verranno destinati dall'autorità governativa competente, posto l'interesse pubblico alla destinazione dei fondi secondo i fini del comitato.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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Consulenze legali
relative all'articolo 42 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Marco D. chiede
venerdģ 19/02/2021 - Lazio
“Un comitato di quartiere creato ai sensi dell’art.39 e seg. del c.c. e registrato in atto costitutivo e statuto all’A.E. non ha provveduto al rinnovo del consiglio direttivo che avviene attraverso le elezioni nel quartiere. Consiglieri hanno dato le dimissioni e non hanno provveduto ad eleggere una commissione elettorale (come prevedeva lo statuto). a questo punto un gruppo di cittadini ha autoconvocato un’assemblea e nominato una commissione elettorale con il compito di indire nuove elezioni. Tuttavia a un certo punto anche la commissione elettorale ha annullato le elezioni e rimesso il mandato. Non abbiamo avuto modo di recuperare verbali e bilanci e tutto è andato perso..
A questo punto Vorrei sapere se Giuridicamente: -il comitato citato possa essere considerato decaduto ai sensi dell’art 42 del c.c. O altro.
-sia possibile crearne uno nuovo con un nuovo statuto dando però lo stesso nome, nella considerazione che l’agenzia delle entrate lo registrerà comunque
con un nuovo codice fiscale
Grazie”
Consulenza legale i 25/02/2021
La risposta merita un preventivo accenno alla struttura giuridica del comitato.

Il comitato rientra tra gli enti cosiddetti associativi. La sua struttura viene accostata talvolta all’associazione (in quanto si basa, al pari dell’associazione, su un accordo negoziale tra più soggetti) talvolta alla fondazione (in quanto la sua disciplina ruota, come per la fondazione, intorno al vincolo di destinazione impresso al patrimonio). Ovviamente, l’accostamento all’uno o all’altro tipo di ente ha come conseguenza la possibilità che si applichino analogicamente le norme riferite a tali enti. Non vi è tuttavia sul punto un accordo unanime della dottrina.

Ciò premesso, si può rispondere ai due quesiti formulati.

L’art. 42 c.c. è dedicato alla devoluzione dei fondi del comitato in caso di mancato raggiungimento dello scopo per cui sono stati raccolti i fondi ovvero impossibilità di raggiungere lo scopo o suo raggiungimento. A tali eventi indicati dall’art. 42 se ne possono aggiungere ulteriori nello statuto del comitato.

Il mancato rinnovo del consiglio direttivo, per le ragioni indicate nel quesito, potrebbe dunque comportare la devoluzione dei fondi del comitato e la sua estinzione fisiologica nella misura in cui il medesimo comitato non riesca a raggiungere il proprio scopo per una prolungata paralisi dei suoi organi deputati a permetterne il funzionamento.

Sul punto, la Suprema Corte (cfr. cass. civ., sentenza n. 702 del 1959), in caso di associazioni non riconosciute, ha stabilito che si verifica una causa di estinzione dell’associazione proprio in caso di paralisi dei suoi organi; in caso di fondazioni, la Suprema Corte, ha stabilito che si verifica una causa di estinzione in caso di contrasti tra consiglieri che determinino l’impossibilità di funzionamento del consiglio (cfr. cass. civ. sentenza n. 10929/2014).

Pertanto, come sopra evidenziato, vi sono dei riscontri giurisprudenziali che hanno rinvenuto nella paralisi dell’organo, assembleare o gestorio, sia per le associazioni che per le fondazioni, una causa di estinzione, cosicché la paralisi del consiglio direttivo del comitato potrebbe essere considerata una causa di devoluzione ed estinzione del comitato stesso.

Venendo invece al secondo quesito, ovvero la costituzione di un nuovo comitato, con medesima denominazione di altro comitato, potrebbe ingenerare un problema di confusione e, soprattutto, di violazione delle norme previste a tutela del nome: art. 7 c.c. e art. 4 della Costituzione.

Sarebbe dunque opportuno scegliere una denominazione differente al fine di evitare le violazione alle norme di cui sopra.