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Articolo 22 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Azioni di responsabilitā contro gli amministratori

Dispositivo dell'art. 22 Codice Civile

Le azioni di responsabilità(1) contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea [21] e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.

Note

(1) Altra competenza assembleare è l'azione di responsabilità nei confronti di chi tra i soci abbia violato obblighi derivanti dalla legge o dallo statuto; parimenti alla eventuale rinuncia alla stessa, una volta deliberata dall'assemblea deve essere esercitata dai nuovi amministratori o dai liquidatori.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

49 L'art. 20 del c.c. regola la convocazione dell'assemblea delle associazioni. Gli amministratori hanno l'obbligo di convocare l'assemblea una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e inoltre quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedano, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale. Nell'art. 21 del c.c. sono determinate le maggioranze necessarie per le deliberazioni dell'assemblea, mentre l'art. 22 del c.c. riflette le azioni di responsabilità contro gli amministratori.

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