La norma enuclea in maniera chiara ed esaustiva la ristretta casistica delle possibilità di estinzione degli enti
persone giuridiche. Anzitutto le cause principali sono quelle eventualmente previste nell'atto costitutivo e/o nello statuto (archetipo ne è la scadenza del termine di durata dell'ente di cui art. 4 co. I del D.P.R. 361/2000), oppure qualora lo scopo inizialmente fissato sia stato raggiunto, o il raggiungimento sia diventato oggettivamente impossibile; ancora, qualora sopravvengano dichiarazioni di nullità del contratto associativo (c. plurilaterale, cui aderiscono i vari soci), nonché per il venir meno di tutti gli associati (ipotesi che, all'evidenza, determinerebbe la paralisi dell'ente, e la conseguente impossibilità a raggiungere l'
oggetto sociale). Unica ipotesi non contemplata, ma di frequente applicazione pratica, consiste nella volontà dello stesso ente di autoesaurirsi, mediante scioglimento attuato con delibera assembleare ottenuta con il voto favorevole del 75% degli associati (v.
21 co. 3).
Accertata l'esistenza di una causa di estinzione, la Prefettura -o la
Regione o
Provincia autonoma competente- comunica la dichiarazione di estinzione agli amministratori ed al presidente del Tribunale, il quale provvede all'apertura della fase di liquidazione dei beni e dei rapporti giuridici dell'ente; infine potrà ordinarsi la cancellazione dal Registro.