L'organo fondamentale delle associazioni è l'
assemblea, poichè composta di regola da tutti gli iscritti. E' competente per le questioni relative: all'attività dell'
associazione ed alla sua disciplina, alle modifiche dell'atto costitutivo e/o dello statuto (v.
21), all'approvazione del
bilancio, allo scioglimento dell'
associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio (v.
21), alla nomina e
revoca degli amministratori, nonchè all'ev. azione di responsabilità contro di essi (v.
22) ed all'esclusione per gravi motivi dei soci (v.
24). Le decisioni assembleari vengono definite deliberazioni, e sono prese a maggioranza.
Il secondo comma precisa come essa debba essere convocata dagli amministratori almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, oltre a tutte le volte in cui ne facciano richiesta almeno il 10% degli associati; nel caso di inerzia, provvede il
Presidente del Tribunale competente.