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Articolo 16 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Atto costitutivo e statuto. Modificazioni

Dispositivo dell'art. 16 Codice Civile

L'atto costitutivo [14] e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo [27], del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione [25; 1387]. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione [24]; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.

L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative all'estinzione dell'ente [27] e alla devoluzione del patrimonio [21 3, 31, 32], e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione [28].

[Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall'autorità governativa nelle forme indicate nell'articolo 12](1).

Note

(1) Questo comma è stato abrogato dall' art. 11, lett. b), D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto), rimandandosi ora, per le modifiche intervenute, alla disciplina di cui al citato D.P.R.

Spiegazione dell'art. 16 Codice Civile

La denominazione è il nome dell'ente; ad essa si estende per analogia la disciplina di cui all'art. 7 c.c. La persona giuridica è costituita per un fine: esso deve essere lecito, e determinato nell'atto costitutivo e nello statuto. Può essere interno, cioè autodeterminato dagli associati per un vantaggio (ideale, altruistico) loro. Diversamente, nelle fondazioni lo scopo è esterno, mira a realizzare un vantaggio fruibile dalla collettività, per soggetti estranei alle stesse (tipico l'es. della beneficenza).
Il raggiungimento dello scopo è causa di estinzione dello stesso ente (cfr. art. 27 c.c.).

L'ente dovrà individuare una sede, cioè un luogo presso cui svolgeranno la propria attività, ove si trova l'organo amministrativo e dove riceverà le comunicazioni (corrisponde al domicilio per le persone fisiche).
L'ente necessita altresì di beni, costituiti anzitutto dai contributi iniziali (nelle associazioni, da parte dei singoli associati) o dal negozio di dotazione (elemento costitutivo essenziale, costituito da una liberalità non donativa, nelle fondazioni). L'insufficienza del patrimonio è causa di scioglimento dell'ente (art. 28 c.c.). Tali requisiti dovranno figurare sin dall'inizio nell'atto costitutivo e nello statuto presentati obbligatoriamente al prefetto (D.P.R. 361/2000) con la domanda di iscrizione.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

46 La formulazione dell'articolo 16 accoglie la proposta di discriminare i requisiti essenziali che debbono essere contenuti nell'atto costitutivo e nello statuto delle associazioni e delle fondazioni, enunciando nel primo comma ciò che è obbligatorio, nel secondo ciò che è meramente facoltativo. In ciascuno dei due commi l'indicazione di ciò che è comune ai due tipi di persone giuridiche precede la indicazione di ciò che è proprio di ciascun tipo. L'enunciazione del contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto viene così ad essere redatta in forma semplice e organica.

Massime relative all'art. 16 Codice Civile

Cass. civ. n. 25394/2019

I consorzi di urbanizzazione, quali aggregazioni di persone fisiche o giuridiche preordinate alla sistemazione o al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione e la fornitura di opere e servizi, sono figure atipiche disciplinate principalmente dagli accordi tra le parti espressi nello statuto e, solo sussidiariamente, dalla normativa in tema di associazioni non riconosciute e di comunione. (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in punto di proroga della durata del consorzio, aveva omesso di considerare la clausola statutaria disciplinante tale aspetto, facendo invece applicazione di principi codicistici in tema di proroga tacita). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 18/09/2017)

Cass. civ. n. 13774/2014

In materia di associazioni riconosciute, allorché lo statuto preveda la figura del vicepresidente vicario e lo autorizzi ad esercitare, in presenza di certe condizioni, le funzioni del presidente, deve presumersi che egli si sia avvalso, nei rapporti con terzi, di tale potere di sostituzione nel rispetto delle previsioni statutarie, con la conseguenza che - in applicazione del principio della vicinanza della prova - spetta all'associazione vincere tale presunzione, essendo essa a conoscenza delle specifiche circostanze che costituiscono il presupposto fattuale per invocare (o negare) la sussistenza della legittimazione rappresentativa sussidiaria del vicario. (Cassa con rinvio, App. Palermo, 02/07/2008)

Cass. civ. n. 16600/2007

La creazione di un'associazione presuppone un contratto (normalmente) plurilaterale, caratterizzato dal fatto che le prestazioni sono dirette al perseguimento di uno scopo collettivo, da realizzarsi attraverso lo svolgimento, in comune, di un'attività, ogni contraente trovando il corrispettivo della propria prestazione nella partecipazione al risultato a cui tende l'intera associazione; la formazione dell'atto costitutivo può essere non solo simultanea, ma anche continuata o successiva, secondo un procedimento nel quale il vincolo associativo si forma, progressivamente, attraverso le adesioni al programma, essendo escluso che la semplice possibilità di adesioni successive renda configurabile un'associazione (fattispecie in cui la S.C., in applicazione di tali principi, ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la sussistenza del requisito della pluralità di soggetti nel caso di ente costituito unilateralmente con deliberazioni comunali, senza che ad esso avessero aderito, neppure successivamente, altri enti o soggetti).

Cass. civ. n. 12771/2007

La domanda di determinazione giudiziale dell'indennità di espropriazione ha natura conservativa del patrimonio, in quanto volta a limitare un pregiudizio che, scaturendo da un atto autoritativo e non negoziale, l'interessato non potrebbe altrimenti evitare. Tale azione rientra pertanto tra gli atti di ordinaria amministrazione e, quando sia proposta da un ente morale (nella specie, un istituto religioso), non necessita della previa autorizzazione dell'organo assembleare. (Rigetta, App. Catania, 7 Marzo 2003)

Cass. civ. n. 7037/2004

Ai fini dell'equiparazione di fronte ai terzi, ex art. 46 c.c., della sede effettiva della persona giuridica alla sede legale, deve intendersi per sede effettiva il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente ed ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti, ossia il luogo deputato o stabilmente utilizzato per l'accentramento dei rapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici in vista del compimento degli affari e della propulsione dell'attività dell'ente (nella specie, relativa alla notifica di un ricorso introduttivo di una controversia in materia di lavoro, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva ritenuto valida la notifica effettuata alla società convenuta presso la sede effettiva, ritenuta tale sulla base della circostanza che la corrispondenza veniva recapitata a tale indirizzo e della qualificazione di sede amministrativa attribuita ad esso dalla stessa società nella propria corrispondenza)

Cass. civ. n. 1806/1997

Ogni negozio istitutivo di fondazione, ai fini della sua validità ed efficacia, deve contenere, ai sensi dell'art. 16 c.c., la determinazione, operata dal fondatore e da costui non demandabile a terzi, dello scopo, non generico ed imprecisato, assegnato all'ente erigendo. Tale principio trova applicazione anche nell'ipotesi di fondazione disposta con testamento, mentre non è causa di invalidità della volontà testamentaria la mancanza di una normazione inerente al governo dell'ente, poiché le disposizioni al riguardo possono essere dettate dall'autorità amministrativa ai sensi dell'art. 2, secondo comma, att. c.c., oppure da persona all'uopo designata dal testatore. Inoltre, quanto al requisito relativo allo scopo, devono riconoscersi sufficienti connotati di specificità alla attribuzione alla istituendo fondazione di «fini religioni», quando sia inequivocabilmente individuata la natura della religione e del culto che il de cuius abbia inteso onorare (come nel caso di specie, in cui è stata demandata ad un ecclesiastico cattolico la strutturazione dell'erigenda persona giuridica, il legato a favore della quale è stato onerato della «cura spirituale» delle anime del testatore della moglie e dei genitori e della manutenzione delle loro tombe).

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G. V. chiede
martedì 26/11/2024
“allego la BOZZA di NUOVO statuto della "Fondazione XXX Onlus" gradirei avere un Vostro parere (vi avevo gia chiesto in passato una consulenza della stessa Fondazione Q202438201- Grazie”
Consulenza legale i 10/12/2024
L’art. 16 del c.c. disciplina il contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto delle fondazioni, disponendo che debba contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione; deve, inoltre, determinare i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.
L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione.

Le norme di cui al codice civile sono integrate dal Codice del Terzo settore, il quale, all’art. 21, detta il contenuto dell’atto costitutivo, in parte riprendendo quanto all’art. 16 del c.c., in parte ampliandone la portata.
Oltre a quanto disposto dal codice civile, pertanto, vengono individuati come contenuti dell’atto costitutivo di una fondazione: l'assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite; l’attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale; la sede legale il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica; i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti; i requisiti per l'ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta; la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione; la durata dell'ente, se prevista.
Tale disposizione è dettata per l'atto costitutivo, il quale può costituire atto separato dallo statuto.

Al secondo comma, invece, si disciplina il contenuto dello statuto, il quale deve contenere le norme relative al funzionamento dell'ente.

Nel caso di specie lo statuto allegato contiene tutte le informazioni che le norme considerano necessarie: la denominazione dell'ente (art. 1), l'indicazione dello scopo (art. 2), del patrimonio (art. 3) e della sede (art. 1), le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione (artt. 4 – 5 – 6 – 7), i criteri e le modalità di erogazione delle rendite (art. 3.2 – 3.3).
Lo statuto, pertanto, appare regolare, in linea con le disposizioni normative.
I contenuti e agli aspetti che entrano più nel dettaglio della specifica fondazione, quali gli scopi o le norme sul funzionamento, sono frutto della volontà dei fondatori, pertanto non possiamo esprimere un parere in merito, ma possiamo soltanto confermare la regolarità dell’impianto generale.