(massima n. 1)
In materia di lavoro pubblico privatizzato, dal sistema di riparto di giurisdizione delineato dall'art. 63, comma primo, D.Lgs. n. 165 del 2001, risulta che non č consentito al titolare del diritto soggettivo, che risente degli effetti di un atto amministrativo, di scegliere, per la tutela del diritto, di rivolgersi al giudice amministrativo per l'annullamento dell'atto, oppure al giudice ordinario per la tutela del rapporto di lavoro previa disapplicazione dell'atto presupposto, atteso che, in tutti i casi nei quali vengono in considerazione atti amministrativi presupposti, ove si agisca a tutela delle posizioni di diritto soggettivo in materia di lavoro pubblico, č consentita esclusivamente l'instaurazione del giudizio ordinario, nel quale la tutela č pienamente assicurata dalla disapplicazione dell'atto e dagli ampi poteri riconosciuti al giudice ordinario dal secondo comma del menzionato art. 63. (Sulla base del suddetto principio la Corte ha dichiarato la giurisdizione dell'AGO in controversia concernente, alla stregua del "petitum" sostanziale azionato, il comportamento del Comune datore di lavoro il quale, modificando con tre delibere la pianta organica, aveva dapprima soppresso il posto al quale era addetto il ricorrente, collaboratore professionale, poi deliberato di adibirlo a mansioni di autista di scuola bus e manutenzione dei mezzi comunali, quindi, a fronte del rifiuto di questi, deliberato di collocarlo in mobilitā con atti che, pur essendo oggetto di richiesta di annullamento, costituivano espressione del potere di gestire i rapporti di impiego del personale).