(massima n. 1)
In ordine all'azione risarcitoria per la lesione dell'immagine professionale e dell'integrità fisica, esercitata da un soggetto legato alla P.A. da un rapporto di pubblico impiego attribuito, anche dopo il D.Lgs. n. 29/1993, alla giurisdizione esclusiva del G.A., la qualificazione dell'azione in funzione del riparto di giurisdizione (secondo la regola per cui la giurisdizione compete al G.A. se l'azione è contrattuale e al giudice contrattuale e al giudice ordinario se è extracontrattuale, stante il carattere autonomo e prioritario della tutela del diritto (assoluto) alla vita, all'integrità fisica del lavoratore e al rispetto della sua personalità), deve avvenire nel senso della extracontrattualità, oltre che nel caso dell'espressa invocazione della cosiddetta responsabilità aquiliana, anche tutte le volte in cui non emerga una precisa e chiara scelta del danneggiato in favore della responsabilità contrattuale (Nella specie, le Sezioni Unite hanno attribuito alla giurisdizione del g.o. la domanda risarcitoria proposta da un magistrato nei confronti del Ministero della giustizia e dei componenti del Consiglio giudiziario, per danni all'immagine professionale ed all'integrità fisica derivanti da affermazioni, asseritamente inveritiere, dei predetti componenti contenute nel parere espresso dal Consiglio per la promozione del magistrato).