Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 365 del 29 gennaio 2016

(2 massime)

(massima n. 1)

Di regola rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la fase relativa all'inserimento, formazione e aggiornamento delle graduatorie delle scuole, la quale non integra una fase amministrativa assimilabile ad una procedura concorsuale, in quanto vengono in rilievo soggetti che sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della partecipazione al concorso.

(massima n. 2)

Rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in ordine agli atti regolamentari che definiscono le modalitą generali di accesso alle graduatorie delle scuole (nella specie si trattava delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo), venendo in rilievo in tal caso la stessa regola ordinatoria posta a presidio dell'ingresso in graduatoria, costituendo detti atti regolamentari dei veri e propri atti di macro-organizzazione.

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