(massima n. 1)
Con riferimento alle controversie in tema di lavoro pubblico privatizzato, devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, alla stregua dell'art. 63, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui "il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati", la devoluzione all'autoritā giurisdizionale ordinaria della controversia concernente, impugnativa del licenziamento, demansionamento e risarcimento dei danni subiti, non č esclusa dall'eventualitā che la decisione possa richiedere l'esame di provvedimenti amministrativi e la facoltā del giudice ordinario di valutarli incidenter tantum al fine dell'eventuale disapplicazione.