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Articolo 573 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Sottrazione consensuale di minorenni

Dispositivo dell'art. 573 Codice Penale

Chiunque sottrae un minore [2], che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso(1), al genitore esercente la responsabilità genitoriale(2) o al tutore [346], ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore(3), è punito, a querela di questo [120], con la reclusione fino a due anni.

La pena è diminuita [65], se il fatto è commesso per fine di matrimonio; è aumentata [64], se è commesso per fine di libidine(4).

[Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544](5).

Note

(1) Si ricordi che il minore non può considerarsi compartecipe del reato, piuttosto oggetto materiale dello stesso, quindi il suo eventuale consenso non può configurare la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 5.
(2) Il riferimento alla responsabilità genitoriale è stato inserito dall'art. 93, comma 1, lett. p), del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.
(3) Anche se non espresso, si ritiene che debba considerarsi quale elemento necessario della fattispecie in esame il dissenso del genitore o del tutore, che dunque deve essere accertato e non solo presunto.
(4) Non si ritiene che la libidine sia il medesimo concetto in precedenza sottesa all'abrogato art. 521 e quindi relativo alle forme di appagamento dell lussuria, quanto a tutti i casi in cui la sottrazione del minore è diretta al soddisfacimento di appetiti sessuali.
(5) Gli artt. 525 e 544 sono stati abrogati rispettivamente dall'art. 1, l. 15 febbraio 1996, n. 66 e dalla l. 5 agosto 1981, n. 442.

Ratio Legis

La ratio di tale norma si riscontra nell'esigenza di tutelare il diritto di vigilanza sul minore, che spetta al genitore e al tutore dello stesso.

Spiegazione dell'art. 573 Codice Penale

Il bene giuridico oggetto di tutela è la potestà dei genitori (ad oggi "responsabilità genitoriale"), offesa da coloro che, approfittando del consenso del minore, rendano impossibili il normale svolgimento del compito di ogni genitore.

Il dissenso del genitore può anche presumersi in base alle circostanze ed alle modalità della sottrazione, tenendo comunque conto di tutte le circostanze, delle particolari condizioni dell'ambiente familiare, delle abitudini e delle consuetudini in cui vive il minore.

Il reato si consuma nel momento in cui viene interrotto di fatto il vincolo di soggezione con l'altro genitore, indipendentemente dal fine perseguito dal soggetto agente o dal minore.

Trattasi di reato comune, e quindi può essere commesso sia dall'altro genitore, che da chiunque, motivo per cui la pena è diminuita se il fatto è compiuto a fine di matrimonio (evidentemente non dal genitore stesso ma da altri). La norma presenta una lacuna, a parere di chi scrive, non disciplinando specificatamente il caso in cui vi sia una fuga di due persone minorenni che abbiano compiuto i quattordici anni, in quanto uno di essi apparirebbe punibile in astratto. La norma pare presumere che uno dei due soggetti sia invece maggiorenne o comunque che goda di un potere di convincimento maggiore nei confronti dell'altro.


///SPIEGAZIONE ESTESA

La sottrazione consensuale di minorenni consiste nell'allontanamento volontario di un minore consenziente che abbia compiuto gli anni quattordici, ovvero nel trattenere volontariamente il minore, con la consapevolezza della volontà contraria del genitore esercente la responsabilità genitoriale o del tutore.
Tale delitto è collocato sistematicamente nel Libro II, Titolo XI "Dei delitti contro la famiglia", Capo IV "Dei delitti contro l'assistenza familiare".

Gli elementi costitutivi del reato sono: la pluralità dei soggetti e delle condotte; l'oggetto materiale; l'evento; l'accordo delle volontà.

Il delitto di "Sottrazione consensuale di minorenni" si differenziava da quello previsto all'art. 524 "Ratto di persona minore degli anni quattordici o inferma, a fine di libidine o di matrimonio" abrogato, assieme all'intero Capo I "Dei delitti contro la libertà sessuale", dall'art.1 della l. 15 febbraio 1996 n.66, recante norme contro la violenza sessuale, la quale ha, altresì, ricompreso nei delitti contro la libertà personale - e non più ne i delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume - i delitti di violenza sessuale (artt. 609 bis - 609 decies c.p.).
La differenza sostanziale tra il reato di cui all'art. 524 e quello ex art 573 c.p., consisteva nella diversa età del minore. Invero, nel reato abrogato, il minore non aveva compiuto quattordici anni e l'interconnesso consenso, fondamentale per il delitto all'art. 573 c.p., non poteva di certo aversi.

Elemento costitutivo del delitto è la pluralità dei soggetti. La fattispecie legale esige:
  • una persona che sottrae o ritiene un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale, o al tutore, non consenzienti;
  • un minore che ha compiuto gli anni quattordici, nel momento del fatto, che acconsente alla sua sottrazione o ritenzione.
Attenzione: il soggetto punibile, come risulta expressis verbis dalla norma, è soltanto chi sottrae o ritiene il minore.
Il delitto, supponendo la relazione derivante dalla responsabilità genitoriale o dalla tutela, non trova applicazione se il minore è emancipato (art. 84 c.c.).

La condotta punibile consiste negli atti diretti a realizzare la sottrazione o la ritenzione del minore, e cioè il suo allontanamento giuridicamente rilevante, dalla sfera di direzione o di vigilanza del genitore, esercente la responsabilità genitoriale o del tutore, ovvero il suo trattenimento, anch'esso giuridicamente rilevante, al di fuori del luogo ove avrebbe dovuto fare ritorno, e ciò senza il consenso o contro la volontà del genitore o del tutore.

Le condotte di sottrazione e ritenzione potranno dirsi giuridicamente rilevanti, in relazione alle condizioni di ambiente, abitudini e consuetudini in cui vive il minore, e per il modo secondo il quale viene esercitata la direzione o la vigilanza da parte di genitori o tutori, qualora è fondato ritenere che, per la condotta punibile, si abbia violazione dei poteri di vigilanza o di custodia del genitore, bene giuridico che la norma intende salvaguardare.
Indifferente, pertanto, per la sussistenza del reato, sarà la durata della sottrazione o della ritenzione, purché il genitore o il tutore si sia trovato, anche per breve tempo, nell'impossibilità di esercitare il suo potere di sorveglianza.

Il delitto sussisterà anche quando il genitore esercente la responsabilità genitoriale abbia lasciato al minore una data libertà, qualora siano stati superati i limiti imposti alla stessa, ma non se già i genitori o tutori avessero lasciato al minore ampia libertà di movimento, senza limiti di sorta.
La condotta del minore consiste invece nel consentire alla sua sottrazione o ritenzione. Qualora manchi il suo consenso, si configurerebbe la successiva disposizione dell'art. 574 comma 2 che punisce, a querela delle stesse persone, "chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici senza il consenso di esso".
Il consenso dovrà essere valido e dunque non prestato da minore incapace di intendere e di volere poiché, anche in tal caso, l'ipotesi sarebbe quella del delitto di cui all'art. 574 prima parte. Il consenso, naturalmente, neppure dovrà essere estorto in modo coercitivo, violento o fraudolento.
L'oggetto materiale è la persona del minore consenziente che ha compiuto, nel momento del fatto, gli anni quattordici, e non i diciotto, sulla quale cade la condotta punibile.
Non potendosi configurare alcun reato se la medesima condotta è effettuata nei confronti di un maggiorenne.
Il minore deve essere soggetto alla responsabilità genitoriale o alla tutela, e deve avere liberamente consentito a tale allontanamento, alternativamente, vd. supra, si avrebbe altra fattispecie di reato.

L'evento consiste nell'interruzione di fatto del vincolo di vigilanza che lega il minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore.
Il momento consumativo si avrà dunque con l'interruzione dell'esercizio delle facoltà e l'adempimento dei doveri che ai genitori o ai tutori competono.
Sarà configurabile il tentativo di reato, qualora, malgrado gli atti idonei e diretti in modo non equivoco alla commissione del reato 56, l'evento non si sia verificato.

Il delitto ha carattere permanente, e lo stato antigiuridico duraturo, che segue al momento consumativo, può essere fatto cessare dalla volontà dell'agente.

L'elemento psicologico è dato dall'accordo di volontà tra il sottraente ed il minore, il cui sottraente agisce con volontà di sottrarre o ritenere il minore consenziente e con la scienza di agire senza il consenso o contro la volontà del genitore esercente la responsabilità genitoriale o del tutore. Si integra dunque l'elemento psicologico del dolo generico nel primo comma, del dolo specifico al secondo comma, nel momento in cui la norma stabilisce una diminuzione di pena se il fatto è commesso per fine di matrimonio, ed un aumento di pena, se il fatto è commesso per fine di libidine (609 bis).
L'errore sull'età del minore, ritenuto erroneamente maggiorenne, potrà configurarsi come scusante, solo qualora il reato di sottrazione non sia commesso ai fini di libidine, poiché in tal caso si incorrerrà nel limite espresso dall'art. 609 sexies "Ignoranza della persona offesa", poiché nei reati previsti dagli articoli 609 bis e ss., qualora commessi in danno di un minore di anni diciotto, "il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile".
Nemmeno l'errore sul consenso del minore scriminerà il fatto, potendosi applicare altro reato (47).

Il comma 2 dell'573 prevede l'aggravante speciale (64) se il fatto è commesso per fine di "libidine". Il codice effettua un rinvio interno, riferendosi ai delitti inseriti dalla legge n. 66 del 1996 ex artt. 609 bis c.p. e seguenti, dovendosi applicare, qualora il rapporto sessuale col minore avvenga, il reato ex art. 609 quater "Atti sessuali con minorenne".

Il comma 2 dell'art. 573 c.p., prevede la diminuzione della pena (65) qualora il fatto è commesso per fine di matrimonio, che attenua il reato senza mutarne il titolo.
L'ultimo comma della disposizione in disamina "Si applicano le disposizioni degli artt. 525 e 544" è stato abrogato, in quanto l'art. 544 c.p. - prevedente una causa speciale d'estinzione del reato qualora fosse stato commesso per causa d'onore - è stato eliminato dall'art. 1 della legge 5 agosto 1981 n.442, recante l'abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore. Inoltre, anche l'art. 525 "Circostanze attenuanti" è stato abrogato, quest'ultimo dalla legge n. 66 del 1996.
La pena, qualora non ricorrano circostanze speciali attenuanti o aggravanti, è della reclusione fino a due anni.
Sarà dunque applicabile l'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, non essendo prevista dal delitto ex art. 573 c.p. una pena detentiva esorbitante i limiti disposti dall'art. 131 bis c.p.. Tale norma sarà applicabile qualora l'autore "non abbia profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa". (art. 131 bis co.2 c.p.).

La procedibilità ex art. 336 del c.p.p. è a querela del genitore o del tutore, pertanto non sarebbe valida la querela presentata dal genitore non avente la responsabilità genitoriale del minore.
///FINE SPIEGAZIONE ESTESA

Massime relative all'art. 573 Codice Penale

Cass. pen. n. 36439/2019

Integra il reato di sottrazione consensuale di minorenni la condotta di colui che convince il minore ad allontanarsi dalla propria abitazione e a sottrarsi alla sfera di vigilanza dei genitori per mezzo della promessa di un sostegno logistico ed affettivo nonché di mantenimento, in quanto tali condotte sono incompatibili e non meramente interferenti con l'esercizio della potestà genitoriale. (In motivazione, la Corte ha precisato che il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 573 cod. pen. concerne la potestà del genitore o del tutore fino al compimento della maggiore età e si radica nell'esigenza di sottoporre le decisioni del minore al vaglio di questi, onde evitare che una insufficiente maturità, connessa all'età, possa spingerlo ad adottare decisioni che potrebbero pregiudicare la sua vita futura).

Cass. pen. n. 6058/2015

Integra il reato di sottrazione consensuale di minorenni la condotta del maggiore di età che offre preventivamente al minore un aiuto a sottrarsi alla sfera di vigilanza del tutore, attraverso la promessa di sostegno logistico ed affettivo nonché di mantenimento, (nella specie, agevolandone l'allontanamento dalla Comunità in cui è inserito), in quanto il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 573 cod. pen. concerne la potestà del genitore o del tutore fino al compimento della maggiore età e si radica nell'esigenza di sottoporre le decisioni del minore al vaglio di questi, onde evitare che una insufficiente maturità, connessa all'età, possa spingerlo ad adottare decisioni che potrebbero pregiudicare la sua vita futura.

Cass. pen. n. 7292/2000

La condotta tipica del reato di cui all'art. 573 c.p. consiste nella sottrazione del minore consenziente o nella ritenzione di esso contro il volere dell'esercente la potestà parentale, e cioè in una condotta incompatibile con l'esercizio di tale potestà e non meramente interferente con essa. Tale condotta non è pertanto realizzata qualora l'agente si sia limitato a dare ospitalità al minore, in luogo noto e accessibile al genitore, senza impedire od ostacolare in alcun modo l'esercizio delle facoltà e l'adempimento dei doveri che a costui competono.

Cass. pen. n. 1032/1997

In tema di sottrazione consensuale di minorenni, il dissenso degli esercenti la potestà genitoriale, soprattutto quando non sia espresso, non può presumersi, ma deve formare oggetto di un accertamento «in concreto», con riferimento ad inequivoci elementi obiettivi, quali - appunto - le particolari condizioni di ambiente, di abitudini, di consuetudini morali in cui il minore vive ed il modo col quale la vigilanza sullo stesso viene esercitata, oltre naturalmente ad eventuali specifici e peculiari comportamenti dei titolari della detta potestà genitoriale, incompatibili con una volontà consenziente. (Nella specie, relativa ad annullamento senza rinvio perché il fatto contestato in ordine al reato di cui all'art. 573 c.p. non sussiste, la S.C. ha ritenuto evidente «la contraddittorietà sul punto della motivazione della sentenza impugnata: se le abitudini dei fidanzati, la differenza di età fra essi, la durata della loro relazione sentimentale, l'ambiente nel quale si muovevano ed il tipo di vigilanza in concreto esercitata dai genitori della minore erano tali da indurre a ritenere «secondo l'esperienza dell'uomo medio» che tra i due vi fosse consuetudine di rapporti sessuali, non può logicamente presumersi - sulla base delle medesime circostanze - il dissenso degli esercenti la potestà genitoriale in ordine alla abductio de loco in locum della minore stessa da parte dell'imputato, anche in considerazione dei limiti ormai posti alla detta potestà dalla riconosciuta maggiore autonomia e libertà di autodeterminarsi del figlio minorenne, quale espressione dei diritti inviolabili della persona»).

Cass. pen. n. 1997/1996

È legittimo il provvedimento con il quale il pubblico ministero autorizza la polizia giudiziaria a sorvegliare, a debita distanza e in modo non invasivo, l'incontro tra un genitore ed il figlio minore al fine di impedire la sottrazione, già verificatasi in passato, di questo da parte del primo poiché tali compiti rientrano tra quelli istituzionali della polizia giudiziaria di ricerca della notizia criminis e di impedimento a che i reati siano portati a più gravi conseguenze. Contro tale provvedimento è comunque inammissibile il ricorso per cassazione, non essendo previsto uno specifico mezzo di impugnazione e non rientrando tra quelli limitativi della libertà personale.

Cass. civ. n. 6994/1986

La norma dell'art. 573 c.p. tutela l'esercizio dell'autorità familiare ed i connessi poteri di vigilanza e di custodia, autorità e poteri che vengono menomati quando il minore sia allontanato dal luogo ove si trova in altro luogo che si sappia non autorizzato dai genitori oppure venga trattenuto in un qualsiasi luogo per un tempo apprezzabile oltre quello presuntivamente consentito dalle persone che esercitano la potestà o la tutela. Pertanto, quando al figlio minore sia stata consentita una certa libertà di movimento nella vita di relazione, sia pure per motivi di svago, sussiste il reato di sottrazione consensuale di minorenne se esso venga trattenuto in tempi e luoghi diversi da quelli consentiti, dovendosi in tal caso ritenere infranto l'ordinario rapporto di subordinazione tra il minore e la famiglia.

Cass. pen. n. 2896/1986

Integra il reato di sottrazione consensuale di minorenni il fatto, posto in essere dall'agente con il pieno consenso della vittima minore di 18 anni, nell'esercizio del diritto di scegliere la compagna della propria vita, di sottrarre la stessa alla casa paterna e ritenerla presso di sé, in quanto il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice dell'art. 573 c.p. concerne la potestà del genitore fino al compimento della maggiore età e trova giustificazione nell'esigenza sociale di sottoporre la decisione del minore al vaglio dei genitori onde evitare che un'insufficiente maturità, connessa all'età, possa spingerlo ad adottare decisioni che potrebbero pregiudicare la sua vita futura.

Cass. pen. n. 835/1973

Rispetto al delitto di sottrazione consensuale di minorenni, il comportamento del minore non può integrare gli estremi della circostanza attenuante del fatto doloso della persona offesa, prevista dall'art. 62 n. 5; ciò in quanto, nella suddetta ipotesi delittuosa, soggetto passivo del reato è il genitore esercente la patria potestà o il tutore, mentre il minore non assume la posizione di persona offesa, ma piuttosto quello di coautore del reato.

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