(massima n. 1)
Integra il reato di sottrazione consensuale di minorenni la condotta di colui che convince il minore ad allontanarsi dalla propria abitazione e a sottrarsi alla sfera di vigilanza dei genitori per mezzo della promessa di un sostegno logistico ed affettivo nonché di mantenimento, in quanto tali condotte sono incompatibili e non meramente interferenti con l'esercizio della potestą genitoriale. (In motivazione, la Corte ha precisato che il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 573 cod. pen. concerne la potestą del genitore o del tutore fino al compimento della maggiore etą e si radica nell'esigenza di sottoporre le decisioni del minore al vaglio di questi, onde evitare che una insufficiente maturitą, connessa all'etą, possa spingerlo ad adottare decisioni che potrebbero pregiudicare la sua vita futura).