Il bene giuridico oggetto di tutela è la potestà dei genitori (ad oggi
responsabilità genitoriale), offesa da coloro che, approfittando del consenso del minore, rendano impossibili il normale svolgimento del compito di ogni genitore.
Il dissenso del genitore può anche presumersi in base alle circostanze ed alle modalità della sottrazione, tenendo comunque conto di tutte le circostanze, delle particolari condizioni dell'ambiente familiare, delle abitudini e delle consuetudini in cui vive il
minore.
Il reato si consuma nel momento in cui viene interrotto di fatto il vincolo di soggezione con l'altro genitore, indipendentemente dal fine perseguito dal soggetto agente o dal minore.
A differenza dell'articolo precedente (art.
573), la norma in esame punisce la sottrazione di un minore di anni quattordici o di un incapace, dei quali
il legislatore presume l'incapacità di prestare il proprio consenso all'allontanamento volontario dall'altro genitore (o tutore, curatore ecc.).
Difatti, il secondo comma prevede la medesima pena nei confronti di chi sottragga il minore o l'incapace contro la loro volontà, equiparando di fatto le due situazioni.
///SPIEGAZIONE ESTESA
La norma in esame punisce chi, volontariamente, allontani un minore di quattordici anni o un infermo di mente da chi eserciti verso di lui la responsabilità genitoriale, la
tutela o la cura, oppure ne abbia la custodia; oppure chi trattenga il minore, nella consapevolezza di agire contro la volontà dei suddetti soggetti. È, altresì, punito per il reato in esame, chi, volontariamente, sottragga o trattenga un minore che abbia compiuto i quattordici anni, per un fine diverso da quello di libidine o di
matrimonio.
La
condotta tipica può essere di tre tipi. Essa può, innanzitutto, consistere negli atti con cui un minore degli anni quattordici o un infermo di mente, sia
allontanato dalla sfera di direzione, tutela, cura o custodia, senza il consenso del genitore esercente la responsabilità genitoriale, del tutore, del curatore o di chi ne abbia la vigilanza o la custodia. La condotta criminosa può, però, concretizzarsi anche negli atti con cui un minore degli anni quattordici o un infermo di mente venga
trattenuto al di fuori del luogo in cui dovrebbe ritornare, contro la volontà di chi eserciti su di esso la responsabilità genitoriale, la tutela, la curatela o ne abbia la custodia o la vigilanza. Ai sensi del secondo comma, infine, è punito per il reato in esame anche chi, senza il suo consenso,
sottragga o
trattenga un minore che abbia, però, compiuto i quattordici anni, per un fine diverso da quello di libidine o di matrimonio.
È, peraltro, opportuno osservare come, mentre in quest'ultima ipotesi è richiesta espressamente la mancanza del consenso del soggetto passivo, nelle prime due tale condizione non è necessaria poiché, in ogni caso, l'eventuale consenso di un minore dei quattordici anni non sarebbe valido.
È un
reato permanente che si caratterizza da un'azione iniziale di sottrazione del minore o dell'infermo di mente, e dal successivo protrarsi della situazione antigiuridica, attraverso una condotta sempre attiva di controllo sul soggetto passivo, oltre che dalla possibilità, per l'agente, di porre fine in ogni momento al comportamento antigiuridico.
Oggetto materiale del reato è la
persona del minore degli anni quattordici o dell'infermo di mente, oppure del minore che abbia compiuto quattordici anni ma non sia consenziente, nel caso di cui al comma 2, a cui sia rivolta la condotta criminosa.
Il delitto si considera
consumato nel momento in cui si realizza l'
evento tipico, il quale consiste nell'interruzione di fatto del vincolo di soggezione che che lega il soggetto passivo al genitore esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, al curatore o chi ne abbia la custodia o la vigilanza.
Si può configurare il
tentativo nel caso in cui l'evento non si verifichi, nonostante l'agente abbia posto in essere atti idonei e non equivoci.
Ai fini della configurazione del reato in esame è sufficiente che sussista, in capo all'agente, il
dolo generico, quale volontà di sottrarre o trattenere un minore o un infermo di mente, con la consapevolezza di agire senza il consenso o contro la volontà del genitore esercente la responsabilità genitoriale, del tutore, del curatore o di chi ne abbia la custodia o la vigilanza, e, nel caso di cui al secondo comma, anche senza il consenso del minore che abbia compiuto quattordici anni. In quest'ultima ipotesi è, altresì, richiesto che il soggetto attivo non abbia agito per un fine di libidine o di matrimonio.
Il reato è punibile a
querela del genitore, del tutore o del curatore.
///FINE SPIEGAZIONE ESTESA