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Articolo 609 decies Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 16/07/2026]

Comunicazione al tribunale per i minorenni

Dispositivo dell'art. 609 decies Codice Penale

(1)Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601, 601.1, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quinquies, 609 octies e 609 undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609 quater o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612 bis, se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al procuratore della Repubblica presso iltribunale per i minorenni(2)(5)(7).

Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609 ter e 612 bis, commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonché 330 e 333 del codice civile(3).

Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado di procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammessi dall'autorità giudiziaria che procede(4).

In ogni caso al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.

Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento(6).

Note

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dalla l. 15 febbraio 1996, n. 66.
(2) Tale comma è stato sostituito dall’art. 4, comma 1, lett. v), n. 1, della l. 1 ottobre 2012, n. 172, poi modificato dall’art. 1, comma 2-bis, lett. a), del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119.
(3) Tale comma è stato inserito dall’art. 1, comma 2-bis, lett. b), del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119.
(4) Il presente comma è stato modificato dall'art. 4, della l. 1 ottobre 2012, n. 172.
(5) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 7, comma 1-bis del D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159.
(6) Dopo l'inserimento del comma 2, il riferimento deve essere inteso all'attuale comma 4.
(7) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 3, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 12 giugno 2026, n. 115.

Ratio Legis

La norma in esame ritrova la propria ratio nel fatto che i minori sono da considerare come soggetti deboli e, quindi, essi hanno bisogno di un adeguato sostegno affettivo e psicologico nel caso in cui siano vittime (o testimoni) di determinati reati espressamente indicati.

Spiegazione dell'art. 609 decies Codice Penale

La norma in commento prevede che, nel caso di commissione di determinati reati in danno di minore, vi sia la comunicazione al Tribunale dei minorenni. Tale comunicazione ha lo scopo di rendere possibile l’adozione, da parte del Tribunale stesso, dei provvedimenti più appropriati per tutelare gli interessi del minore.

Ai sensi del comma 1, il legislatore prende in considerazione le seguenti ipotesi:

Nei casi previsti dal comma 1, è prevista la comunicazione obbligatoria: ossia, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario deve dare notizia del reato al procurato della Repubblica presso il Tribunale per i minori.

Il comma 2 precisa poi che, quando si procede per uno dei delitti di maltrattamenti contro familiari o conviventi (art. 572 del c.p.), violenza sessuale aggravata (art. 609 ter del c.p.) e atti persecutori (art. 612 bis del c.p.) e tale reato è commesso in danno di un minore o da uno dei genitori di un minore in danno dell’altro genitore, la comunicazione obbligatoria rileva anche per l’adozione dei provvedimenti civilistici di cui all’art. 155 del c.c. e ss., nonché dell’art. 330 del c.c. e dell’art. 333 del c.c. in materia di affidamento dei figli in caso di separazione dei coniugi e di decadenza dalla responsabilità genitoriale sugli stessi.

Inoltre, in base al comma 3, è prevista un’assistenza affettiva e psicologica alla persona offesa minore. In particolare, quando ci si trova in una delle ipotesi indicate dal comma 1, il comma in esame garantisce – in ogni stato e grado del procedimento – l’assistenza al minore. Tale assistenza è assicurata dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minore, nonché di altri soggetti abilitati (gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell’assistenza e del supporto alle vittime dei reati sessuali ed iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo), con il consenso del minore e ammessi dall’autorità giudiziaria procedente.

Gli ultimi due commi stabiliscono che, in ogni caso, al minore è assicurata l’assistenza dei servizi minorili dell’Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali e che, peraltro, in ogni stato e grado del procedimento, l'Autorità giudiziaria si avvale di tali servizi.

Massime relative all'art. 609 decies Codice Penale

Cass. pen. n. 46146/2016

È legittima l'assistenza psicologica al minore vittima di abusi sessuali, prestata in sede di denuncia orale sporta dallo stesso, in quanto conforme alla disposizione di cui all'art. 609-decies, comma terzo, cod. pen., che tutela le condizioni psicologiche della persona offesa minorenne in ogni stato e grado del procedimento.

Cass. pen. n. 44448/2013

Non comporta alcuna nullità nè irregolarità e non è comunque deducibile dall'imputato l'audizione di un teste minorenne effettuata in presenza della madre anziché di un esperto in psicologia infantile, poiché le norme del c.p.p. che prevedono l'audizione protetta sono dettate nell'interesse esclusivo del minore e riconoscono al giudice, tenuto conto delle peculiarità del caso concreto, la facoltà di disporla o meno e di determinare le forme più idonee alla realizzazione di un contesto di ascolto adeguato all'età del testimone. (Fattispecie relativa all'audizione di un bambino di cinque anni, testimone di un fatto di violenza sessuale).

Cass. pen. n. 22066/2003

In tema di prova testimoniale, l'assistenza dei familiari o di un esperto in psicologia infantile all'esame testimoniale del minore è facoltativa e non obbligatoria (art. 498, comma n. 4 c.p.p.) né è imposta dall'art. 609 decies c.p., che ha la diversa finalità di assicurare alla parte offesa minorenne una adeguata assistenza affettiva e psicologica durante tutto il corso del procedimento, né dalle disposizioni degli artt. 392, comma 1 bis, 398, comma 3 bis e 473 del codice di rito.

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