(massima n. 1)
La norma dell'art. 573 c.p. tutela l'esercizio dell'autoritą familiare ed i connessi poteri di vigilanza e di custodia, autoritą e poteri che vengono menomati quando il minore sia allontanato dal luogo ove si trova in altro luogo che si sappia non autorizzato dai genitori oppure venga trattenuto in un qualsiasi luogo per un tempo apprezzabile oltre quello presuntivamente consentito dalle persone che esercitano la potestą o la tutela. Pertanto, quando al figlio minore sia stata consentita una certa libertą di movimento nella vita di relazione, sia pure per motivi di svago, sussiste il reato di sottrazione consensuale di minorenne se esso venga trattenuto in tempi e luoghi diversi da quelli consentiti, dovendosi in tal caso ritenere infranto l'ordinario rapporto di subordinazione tra il minore e la famiglia.