(1)Quando i delitti previsti negli articoli 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 octies e 609 undecies sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, e quando è commesso il delitto di cui all'articolo 609 quinquies, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile(2) .
Note
(1)
Il presente articolo è stato aggiunto dalla l. 15 febbraio 1996, n. 66, sostituito dall'art. 4, della l. 1 ottobre 2012, n. 172. Precedentemente recitava: "Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa."
(2)
Deve trattarsi di un'ignoranza non rimproverabile quantomeno a titolo di colpa.