(massima n. 1)
La condotta tipica del reato di cui all'art. 573 c.p. consiste nella sottrazione del minore consenziente o nella ritenzione di esso contro il volere dell'esercente la potestā parentale, e cioč in una condotta incompatibile con l'esercizio di tale potestā e non meramente interferente con essa. Tale condotta non č pertanto realizzata qualora l'agente si sia limitato a dare ospitalitā al minore, in luogo noto e accessibile al genitore, senza impedire od ostacolare in alcun modo l'esercizio delle facoltā e l'adempimento dei doveri che a costui competono.