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Articolo 162 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto

Dispositivo dell'art. 162 Codice di procedura penale

1. Il domicilio dichiarato, il domicilio eletto e ogni loro mutamento sono comunicati dall'imputato all'autorità che procede, con le modalità previste dall'articolo 111 bis o con dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore [39 disp. att.](1)(4).

2. La dichiarazione può essere fatta anche nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale l'imputato si trova.

3. Nel caso previsto dal comma 2 il verbale è trasmesso immediatamente all'autorità giudiziaria che procede. Analogamente si provvede in tutti i casi in cui la comunicazione è ricevuta da una autorità giudiziaria che, nel frattempo, abbia trasmesso gli atti ad altra autorità.

4. Finché l'autorità giudiziaria che procede non ha ricevuto il verbale o la comunicazione, sono valide le notificazioni disposte nel domicilio precedentemente dichiarato o eletto(2).

4-bis. L’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio non ha effetto se l’autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l’assenso del difensore domiciliatario. Se non presta l'assenso, il difensore attesta l'avvenuta comunicazione da parte sua all'imputato della mancata accettazione della domiciliazione o le cause che hanno impedito tale comunicazione(5).

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


1. Il domicilio dichiarato, il domicilio eletto e ogni loro mutamento sono comunicati dall’imputato all’autorità che procede, con le modalità previste dall’articolo 111-bis o con dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore.
[omissis]
4-bis. L’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio non ha effetto quando il difensore, appena avuta conoscenza della elezione di domicilio, ha dichiarato all’autorità che procede di non accettare la domiciliazione. Se non presta l’assenso, il difensore attesta l’avvenuta comunicazione da parte sua all’imputato della mancata accettazione della domiciliazione o le cause che hanno impedito tale comunicazione.

__________________

(1) La norma pone un'elencazione di natura tassativa delle modalità di comunicazione del domicilio dichiarato e del domicilio eletto.
(2) Si ricordi che è spetta all'imputato fornire la prova della comunicazione relativa al mutamento del domicilio, altrimenti si considerano valide le notificazioni dirette al precedente domicilio.
(3) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 24, L. 23/06/2017, n. 103 con decorrenza dal 03/08/2017.
(4) Comma modificato dall'art. 10, co. 1, lett. p) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia"). Sono state aggiunte le parole "con le modalità previste dall'art. 111-bis".
(5) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 24, L. 23/06/2017, n. 103 con decorrenza dal 03/08/2017 e poi modificato dall'art. 10, co. 1, lett. p) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

Ratio Legis

La dichiarazione o elezione di domicilio si pone condizione per agevolare le notificazioni all’imputato non detenuto. Ecco perché il codice disciplina espressamente anche le modalità con cui l’imputato deve comunicare tale dichiarazione od elezione all’autorità giudiziaria che procede.

Spiegazione dell'art. 162 Codice di procedura penale

La norma in esame si occupa delle forme di comunicazione della dichiarazione o elezione di domicilio da parte dell’imputato all’autorità che procede (pubblico ministero, durante le indagini preliminari; il giudice, nel corso del processo).

Anche l’art. 162 c.p.p. è stato modificato dalla riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022).

Al fine di adeguare l’art. 162 c.p.p. alla revisione del sistema delle notificazioni (con la preminenza dell’esecuzione con modalità telematiche, ai sensi dell’art. 111 bis del c.p.p.), la riforma Cartabia ha rivisto il comma 1 della norma.
Il nuovo comma 1 ora stabilisce che l’imputato deve comunicare all’autorità procedente il domicilio dichiarato, il domicilio eletto e ogni loro mutamento. Questa comunicazione deve essere effettuata con la modalità telematica di cui all’art. 111 bis del c.p.p. oppure, in alternativa, con dichiarazione raccolta a verbale o mediante telegramma o lettera raccomandata A/R con sottoscrizione autenticata dal notaio, da persona autorizzata o dal difensore.

I commi 2 e 3 prevedono che la comunicazione può essere fatta anche nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale l’imputato si trova.
In tal caso, il verbale è trasmesso immediatamente all’autorità giudiziaria procedente. Si provvede allo stesso modo anche quando la comunicazione è ricevuta da un’autorità giudiziaria che, nel frattempo, ha trasmesso gli atti ad altra autorità.

Ai sensi del comma 4, finché l’autorità procedente non ha ricevuto la comunicazione, sono valide le notificazioni disposte nel domicilio precedentemente dichiarato o eletto.
Quindi, l’elezione, la dichiarazione o il mutamento di domicilio acquistano efficacia dal momento in cui pervengono all’autorità giudiziaria procedente: nel frattempo, restano valide le notificazioni eseguite al domicilio eletto in precedenza.

Inoltre, il comma 4 bis (introdotto dalla Riforma Orlano e rivisto poi dalla riforma Cartabia) stabilisce che, affinché l’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio abbia effetto, l’autorità procedente deve ricevere, insieme alla comunicazione di elezione, anche l’assenso del difensore domiciliatario: dunque, il consenso del difensore domiciliatario è condizione necessaria per l’efficacia dell’elezione di domicilio da parte dell’imputato. Di conseguenza, ove il difensore non dia il proprio assenso, deve attestare di aver comunicato all’imputato la mancata accettazione della domiciliazione o le cause che hanno impedito tale comunicazione.

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
In attuazione del principio generale ispiratore di tutta la disciplina delle notificazioni, volto ad accordare preminenza alla esecuzione con modalità telematica, si è ritenuto di introdurre al comma 1 della norma in analisi, tra le modalità alternative attraverso le quali l’imputato può comunicare all’autorità procedente la dichiarazione o elezione di domicilio ovvero il loro mutamento, anche quella telematica, mediante il deposito di cui al nuovo art. 111 bis.


Il comma 4 bis, in linea generale, ribadisce l’attuale disposizione codicistica che prevede l’assenso del domiciliatario quale condizione di efficacia dell’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio.
È stato tuttavia aggiunto che il difensore deve attestare l’avvenuta comunicazione da parte sua all’imputato della mancata accettazione della domiciliazione o le cause che hanno impedito tale comunicazione.

Massime relative all'art. 162 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 10358/2020

In tema di elezione di domicilio effettuata dall'imputato presso il difensore d'ufficio, qualora quest'ultimo non accetti la veste di domiciliatario, come consentito dal comma 4-bis dell'art. 162 cod. proc. pen., introdotto della legge 23 giugno 2017, n. 103, e l'imputato non provveda ad effettuare una nuova e diversa elezione di domicilio, si deve procedere comunque mediante notifica allo stesso difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., diversamente determinandosi una situazione di stallo non superabile. (Annulla senza rinvio, TRIBUNALE AREZZO, 12/09/2019).

Cass. pen. n. 19354/2017

In tema di notificazioni, non costituisce valida comunicazione ai sensi dell'art. 162 cod. proc. pen. dell'elezione di domicilio dell'imputato presso il difensore all'autorità che procede la trasmissione di un fax contenente detta elezione di domicilio, con sottoscrizione autenticata dal difensore, ma privo dell'indicazione del destinatario e dell'attestazione di deposito o di ricezione da parte della cancelleria.

Cass. pen. n. 42294/2006

È da ritenere valida, ai fini di cui all'art. 162 c.p.p., la dichiarazione di domicilio contenuta nell'atto di nomina del difensore, da questi ritualmente autenticato e depositato agli atti del procedimento, offrendo tale modalità di presentazione garanzie ancora maggiori di quelle offerte dalla trasmissione a mezzo raccomandata, prevista come mezzo di comunicazione dal citato art. 162 c.p.p.

Cass. pen. n. 11316/2006

Deve ritenersi validamente effettuata la comunicazione dell'avvenuta elezione di domicilio, da parte dell'imputato, presso il difensore, anche nel caso in cui l'atto contenente detta elezione, con sottoscrizione autenticata dal difensore, venga da quest'ultimo presentato direttamente nella cancelleria del giudice procedente anziché essere spedito per posta, come previsto dall'art. 162, comma 1, c.p.p.

Cass. pen. n. 33085/2003

L'art. 162, comma 1 c.p.p. richiede che la dichiarazione di elezione di domicilio sia raccolta a verbale o sia spedita per telegramma o per lettera raccomandata con firma dell'imputato autenticata dal notaio o dal difensore. Ne consegue che non costituisce valida elezione di domicilio, attesa la formalità richiesta dal legislatore, la dichiarazione depositata o fatta pervenire in cancelleria senza l'osservanza delle predette forme. (Nella specie la Corte non ha ritenuto che fossero osservate le formalità previste, in quanto mancava la verbalizzazione del cancelliere e non vi era l'autentica della sottoscrizione dell'imputato).

Cass. pen. n. 1315/2003

In tema di notifica da eseguirsi presso il difensore, qualora questi abbia trasferito la propria sede presso altro circondario e non abbia eletto domicilio nel circondario ove il procedimento è pendente, la notificazione si esegue presso il presidente del consiglio dell'ordine forense della sede in cui è incardinato il procedimento (art. 65 att. c.p.p.).

Cass. pen. n. 12688/2000

Nel caso in cui l'imputato abbia eletto domicilio presso lo studio del difensore, il quale tuttavia ne muti successivamente la dislocazione, all'interessato incombe l'obbligo di comunicare il cambiamento, con la conseguenza che, mancando tale comunicazione ed essendo divenuta impossibile la notificazione presso il domicilio non revocato, questa deve essere effettuata mediante consegna al difensore, ai sensi dell'art. 161 comma 4 c.p.p. e, dunque, al suo nuovo recapito, rivestendo tuttavia, in tal caso, il professionista, non più veste di domiciliatario, ma di semplice consegnatario.

Cass. pen. n. 7545/1999

In tema di notificazione all'imputato, la dichiarazione o l'elezione di domicilio hanno efficacia dalla data in cui pervengono all'autorità procedente. Pertanto la notifica è legittimamente eseguita al domicilio precedente quando la comunicazione della modifica è intervenuta in data successiva a quella in cui essa è stata disposta, cioè, dopo che l'atto è stato inoltrato all'ufficiale giudiziario. Diversamente l'ufficio dovrebbe rinnovare la notifica ad ogni mutamento del domicilio stesso, anche nel caso di atto già consegnato al notificatore.

Cass. pen. n. 1487/1999

Poiché l'art. 162, comma 4, c.p.p. dispone che la notifica di un atto processuale nel domicilio desumibile dagli atti è valida fino a che l'autorità giudiziaria non abbia avuto comunicazione del suo mutamento e tale precetto non trova alcuna deroga espressa od implicita, nel procedimento di riesame, qualora al fascicolo processuale del tribunale non risulti l'avvenuta chiusura delle indagini preliminari, legittimamente la notifica dell'avviso di udienza al difensore non iscritto all'albo del circondario è eseguita ai sensi dell'art. 65, comma 2, att. c.p.p. nel domicilio da lui eletto nel circondario per la fase delle indagini ovvero presso il locale ordine forense.

Cass. pen. n. 5111/1999

Dopo che l'imputato abbia già eletto domicilio, la nuova elezione non può essere fatta informalmente nell'atto di appello sottoscritto personalmente, dato che la revoca della prima elezione deve essere effettuata nella forma prescritta, cioè con dichiarazione raccolta a verbale dal cancelliere ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore (art. 162, comma, c.p.p.), con la conseguenza che il decreto di citazione per il giudizio d'appello è ritualmente notificato nel domicilio originariamente eletto.

Cass. pen. n. 4067/1999

L'applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale in località diversa da quella di abituale dimora, in mancanza di risultanze agli atti, non può costituire impedimento a comparire né può avere alcun effetto in ordine alle notificazioni, regolarmente effettuate al precedente indirizzo (fattispecie in tema di notificazione dell'estratto contumaciale e del decreto di citazione a giudizio).

Cass. pen. n. 3052/1999

In tema di notifiche, il fatto che rende inidoneo il domicilio dichiarato dall'imputato ex art. 161 c.p.p. non comporta l'effetto automatico di esentare il medesimo dall'onere di comunicare il mutamento di domicilio, spettando comunque all'imputato dimostrare che la mancata comunicazione è dovuta a caso fortuito o forza maggiore. (Fattispecie in cui è stata ritenuta corretta la notifica effettuata al difensore ex art. 161, comma 4, ritenendosi inidoneo il domicilio dichiarato dall'imputato nel campo nomadi, dopo l'avvenuto sgombero da parte della polizia, che aveva fatto perdere al luogo ogni caratteristica o connotazione di domicilio).

Cass. pen. n. 1199/1999

La elezione di domicilio è un atto personale a forma vincolata, da compiersi esclusivamente secondo le modalità indicate nell'art. 162 c.p.p. Per conseguenza non può riconoscersi validità ed efficacia alla elezione di domicilio fatta presso il difensore e da questi depositata in cancelleria, anziché dichiarata a verbale dall'imputato o da questi trasmessa all'autorità procedente mediante telegramma o lettera raccomandata, con sottoscrizione autenticata.

Cass. pen. n. 13682/1998

Atteso il disposto di cui all'art. 162 c.p.p., secondo cui la dichiarazione e l'elezione di domicilio, come pure ogni loro successivo mutamento, debbono essere comunicati dall'imputato all'autorità procedente «con dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore», deve ritenersi che, nella prima di dette ipotesi, sia onere della parte far risultare l'attestazione del deposito in cancelleria e sia quindi da considerare inefficace il mutamento effettuato con atto privo di detta attestazione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stata esclusa la validità di una nuova elezione di domicilio effettuata nell'atto di nomina del difensore, del quale non risultava attestato l'avvenuto deposito in cancelleria).

Cass. pen. n. 2417/1998

Qualora l'imputato eserciti la facoltà, riconosciutagli dall'art. 161 c.p.p., di dichiarare o eleggere un nuovo domicilio con dichiarazione resa dinanzi ad organi della polizia giudiziaria, incombe su di lui l'onere di trasmettere tempestivamente il relativo verbale all'autorità giudiziaria procedente, dovendo trovare applicazione, in mancanza, il disposto del quarto comma dell'art. 162 c.p.p., il quale sancisce la validità delle notificazioni disposte nel domicilio precedentemente eletto o dichiarato finché il giudice che procede non abbia ricevuto il verbale o la comunicazione dell'avvenuta modifica.

Cass. pen. n. 1946/1997

In materia di comunicazione del domicilio dichiarato o eletto (art. 162 c.p.p.), l'omessa autenticazione della sottoscrizione prescritta dal primo comma dell'articolo citato, determina la nullità assoluta — per i suoi effetti sull'intervento dell'imputato in udienza — dell'eseguita elezione.

Cass. pen. n. 8818/1996

Gli effetti della elezione di domicilio durano in ogni stato e grado del procedimento, salve le eventuali notificazioni al detenuto ovvero nel procedimento davanti alla cassazione; deve escludersi pertanto che al negozio processuale di elezione possano essere apposte clausole, che ne limitino ab origine gli effetti nel tempo, in modo che, alla prevista scadenza, la elezione medesima venga a cessare e si verifichi il ripristino di pregressa situazione, rilevante ai fini dell'art. 157 c.p.p. e disposizioni successive. Del resto, la irrilevanza di siffatta eventuale limitazione temporale della elezione di domicilio risulta confermata, implicitamente, dalla disciplina prevista dall'art. 162 c.p.p., che alla revoca espressa della elezione di domicilio attribuisce efficacia a condizione che sia effettuata indicazione del luogo ove si vuole che le successive notificazioni siano eseguite, in difetto restando all'uopo fissato il domicilio precedentemente eletto.

Cass. pen. n. 11924/1994

Una volta effettuata una valida dichiarazione di domicilio da parte dell'imputato, ove a questa non segua una dichiarazione di domicilio diversa, correttamente le notificazioni vengono effettuate mediante consegna al difensore, a nulla rilevando l'accertamento da parte dell'ufficiale giudiziario del trasferimento dell'imputato dal domicilio dichiarato, fermo restando la possibilità di provare di non essere stato in condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato.

Cass. pen. n. 5280/1994

L'istituto della elezione di domicilio è stato introdotto nell'ordinamento per consentire all'autorità giudiziaria di individuare un recapito certo e al destinatario di assicurarsi una tempestiva e sicura ricezione di atti. Ne consegue che l'imputato può avere un solo domicilio eletto e che ogni mutamento di elezione di domicilio, ritualmente comunicato all'autorità procedente, comporta revoca della precedente elezione, senza possibilità di elezione plurima, contraddittoria rispetto alla lettera e alla finalità della norma.

Cass. pen. n. 9376/1993

È valida la notificazione del decreto di citazione a giudizio al domicilio precedentemente dichiarato, disposta anteriormente alla ricezione della elezione di domicilio successivamente effettuata. Infatti, con l'espressione «notificazione disposta» l'art. 162, quarto comma, c.p.p. (e, l'art. 171, quarto comma, c.p.p. 1930) indica le notificazioni in corso di esecuzione, che sono da ritenere quelle per le quali abbia già avuto inizio l'iter procedimentale, destinato a concludersi con la consegna del documento al destinatario; iter che inizia con l'attività e nel momento stesso in cui l'autorità giudiziaria procedente dia concretezza — esteriormente apprezzabile — al proprio intento di darvi corso. A tal fine non si dovrà neppure attendere che la richiesta di notifica sia pervenuta all'ufficiale giudiziario, essendo sufficiente la possibilità di apprezzare un qualsiasi atto di quella autorità valido a realizzare comunque l'esteriorizzazione della richiesta. Il che segna concretamente l'inizio del procedimento notificatorio che diviene in tal modo non più modificabile.

Cass. pen. n. 7941/1993

Non sussiste nullità del decreto di citazione a giudizio in appello notificato al precedente domicilio dell'imputato, quando la comunicazione del nuovo domicilio sia pervenuta alla cancelleria del giudice di appello il giorno stesso della emissione del suddetto decreto, dovendo essa pervenire, per avere effetto, almeno il giorno prima.

Cass. pen. n. 7569/1993

Nel caso in cui l'imputato abbia omesso di comunicare il mutamento del domicilio dichiarato, deve ritenersi comunque valida la notificazione effettuata non ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 161 c.p.p. ma al domicilio effettivo dell'interessato, che meglio tutela il suo diritto di difesa.

Cass. pen. n. 5222/1993

Deve ritenersi rituale la notifica del decreto di citazione per il dibattimento di appello nel domicilio dichiarato dall'imputato che, arrestato dopo la dichiarazione medesima, non ne abbia dato notizia all'autorità giudiziaria in adempimento dell'obbligo di cui all'art. 161 c.p.p. In tal caso, infatti, non è ravvisabile una violazione dell'art. 156 c.p.p., poiché tale norma postula che lo stato di detenzione dell'imputato risulti già dagli atti.

Cass. pen. n. 8930/1992

Qualora l'imputato appellante abbia reso la dichiarazione di domicilio, le notificazioni vanno sempre eseguite nel luogo indicato, anche quando successivamente egli venga a trovarsi in stato di detenzione, in quanto il termine «mutamento» di cui al comma primo dell'art. 162 c.p.p. si riferisce anche a questa evenienza. (Nella fattispecie il ricorrente non aveva comunicato alla cancelleria del giudice d'appello il luogo della sua detenzione, pur essendo in attesa del giudizio di secondo grado da lui stesso promosso con l'impugnazione).

Cass. pen. n. 10414/1990

L'art. 171, quarto comma, c.p.p. 1930 dispone - similmente a quanto stabilito dall'art. 162, quarto comma, nuovo c.p.p. - che ogni mutazione relativa ai luoghi dichiarati o al domicilio eletto deve essere comunicata dall'imputato alla cancelleria od alla segreteria dell'ufficio che procede e che finché questo non abbia ricevuto la dichiarazione sono valide le notificazioni disposte nei luoghi risultanti dagli atti. La locuzione «notificazioni disposte» equivale a «notificazioni in corso di esecuzione», che non siano state cioè ancora eseguite al momento della comunicazione del mutamento del domicilio, pur dopo che gli atti siano stati già consegnati all'ufficiale giudiziario.

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