(massima n. 1)
Deve ritenersi validamente effettuata la comunicazione dell'avvenuta elezione di domicilio, da parte dell'imputato, presso il difensore, anche nel caso in cui l'atto contenente detta elezione, con sottoscrizione autenticata dal difensore, venga da quest'ultimo presentato direttamente nella cancelleria del giudice procedente anziché essere spedito per posta, come previsto dall'art. 162, comma 1, c.p.p.