(massima n. 1)
Deve ritenersi rituale la notifica del decreto di citazione per il dibattimento di appello nel domicilio dichiarato dall'imputato che, arrestato dopo la dichiarazione medesima, non ne abbia dato notizia all'autoritą giudiziaria in adempimento dell'obbligo di cui all'art. 161 c.p.p. In tal caso, infatti, non č ravvisabile una violazione dell'art. 156 c.p.p., poiché tale norma postula che lo stato di detenzione dell'imputato risulti gią dagli atti.