Le nuove disposizioni di cui agli artt. 111
bis e
111 ter c.p.p. concorrono, con le disposizioni già analizzate, a costruire l’architrave del nuovo processo telematico.
La prima delle due disposizioni prevede, al comma 1, l’obbligatorietà e la esclusività del deposito telematico di atti, documenti, richieste e memorie, in coerenza con quanto stabilito dal legislatore delegante. Si prevede che debbano essere adottate modalità tecniche tali da assicurare la certezza, anche temporale, dell’avvenuta trasmissione e ricezione degli atti, nonché l’identità del mittente e del destinatario. A tal fine, occorrerà operare nel rispetto della normativa, sovranazionale e nazionale, anche di rango regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
La regola generale viene derogata solo in due specifiche ipotesi, previste ai commi 3 e 4 dell’art. 111
bis c.p.p.
Il comma 3 precisa che la previsione dell’obbligatorietà del deposito telematico “
non si applica per gli atti e documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica”. Si pensi a documenti aventi contenuto dichiarativo preformati rispetto al
processo penale (una
scrittura privata, un
testamento olografo) di cui si contesti l’autenticità o documenti, quali ad esempio planimetrie, estratti di mappa, fotografie aeree e satellitari, per i quali appare indispensabile il deposito in forma di
documento analogico, posto che l’acquisizione in forma di documento informatico priverebbe di nitidezza e precisione i relativi dati, incidendo sul loro valore dimostrativo in sede processuale.
Il comma 4, in coerenza con la legge delega, prevede poi che gli atti che le parti compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche. Si tratta di previsione - che non necessita di specifici commenti - che, evidentemente fa salva la
facoltà per le parti private, che intendano farlo, di ricorrere alle modalità telematiche.