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Articolo 111 bis Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Deposito telematico

Dispositivo dell'art. 111 bis Codice di procedura penale

1. (1)Salvo quanto previsto dall'articolo 175 bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

2. Il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l'identità del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica.

4. Gli atti che le parti e la persona offesa dal reato compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche(2).

Note

(1) Disposizione inserita dall'art. 6, co. 1 del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").
(2) Il comma 4 è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 19 marzo 2024, n. 31.

Ratio Legis

La norma è la disposizione centrale del nuovo processo penale telematico ed è finalizzata a disciplinare il deposito telematico.

Spiegazione dell'art. 111 bis Codice di procedura penale

L’art. 111-bis c.p.p. (introdotto dalla riforma Cartabia, d.lgs. n. 150 del 2022) introduce la regola dell’obbligatorietà del deposito telematico.

Il comma 1 stabilisce che, salvo il caso di malfunzionamento del sistema (art. 175 bis del c.p.p.), in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie deve essere fatto soltanto con modalità telematiche, nel rispetto della normativa – anche regolamentare – circa la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.
Bisogna precisare che, a norma del d.lgs. n. 82 del 2005 (cd. codice dell’amministrazione digitale), il “documento informatico” è il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (ad es., redazione di uno scritto su file), mentre il “documento analogico” è la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (ad es., in formato cartaceo).
Ciò detto, ai sensi del comma 2 dell'art. 111-bis c.p.p., il deposito telematico deve essere effettuato con modalità tecniche tali da assicurare la certezza (anche temporale) dell’avvenuta trasmissione e ricezione degli atti, nonché l’identità del mittente e del destinatario. A tal fine, occorrerà operare nel rispetto della normativa – anche regolamentare – sulla sottoscrizione, trasmissione e ricezione dei documenti informatici.

Tuttavia, la disposizione prevede due deroghe alla regola generale stabilita dal comma 1. Si tratta di due ipotesi specifiche in cui gli atti potranno essere redatti in forma di documento analogico e depositati anche con modalità non telematiche. In particolare:
  • a norma del comma 3, la regola generale prevista dal comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica;
  • il comma 4 stabilisce che la regola di cui al comma 1 non trova applicazione in relazione agli atti che le parti e la persona offesa compiono personalmente.

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
Le nuove disposizioni di cui agli artt. 111 bis e 111 ter c.p.p. concorrono, con le disposizioni già analizzate, a costruire l’architrave del nuovo processo telematico.


La prima delle due disposizioni prevede, al comma 1, l’obbligatorietà e la esclusività del deposito telematico di atti, documenti, richieste e memorie, in coerenza con quanto stabilito dal legislatore delegante. Si prevede che debbano essere adottate modalità tecniche tali da assicurare la certezza, anche temporale, dell’avvenuta trasmissione e ricezione degli atti, nonché l’identità del mittente e del destinatario. A tal fine, occorrerà operare nel rispetto della normativa, sovranazionale e nazionale, anche di rango regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.


La regola generale viene derogata solo in due specifiche ipotesi, previste ai commi 3 e 4 dell’art. 111 bis c.p.p.


Il comma 3 precisa che la previsione dell’obbligatorietà del deposito telematico “non si applica per gli atti e documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica”. Si pensi a documenti aventi contenuto dichiarativo preformati rispetto al processo penale (una scrittura privata, un testamento olografo) di cui si contesti l’autenticità o documenti, quali ad esempio planimetrie, estratti di mappa, fotografie aeree e satellitari, per i quali appare indispensabile il deposito in forma di documento analogico, posto che l’acquisizione in forma di documento informatico priverebbe di nitidezza e precisione i relativi dati, incidendo sul loro valore dimostrativo in sede processuale.


Il comma 4, in coerenza con la legge delega, prevede poi che gli atti che le parti compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche. Si tratta di previsione - che non necessita di specifici commenti - che, evidentemente fa salva la facoltà per le parti private, che intendano farlo, di ricorrere alle modalità telematiche.

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