(massima n. 1)
L'art. 162, comma 1 c.p.p. richiede che la dichiarazione di elezione di domicilio sia raccolta a verbale o sia spedita per telegramma o per lettera raccomandata con firma dell'imputato autenticata dal notaio o dal difensore. Ne consegue che non costituisce valida elezione di domicilio, attesa la formalitą richiesta dal legislatore, la dichiarazione depositata o fatta pervenire in cancelleria senza l'osservanza delle predette forme. (Nella specie la Corte non ha ritenuto che fossero osservate le formalitą previste, in quanto mancava la verbalizzazione del cancelliere e non vi era l'autentica della sottoscrizione dell'imputato).