(massima n. 1)
Poiché l'art. 162, comma 4, c.p.p. dispone che la notifica di un atto processuale nel domicilio desumibile dagli atti č valida fino a che l'autoritą giudiziaria non abbia avuto comunicazione del suo mutamento e tale precetto non trova alcuna deroga espressa od implicita, nel procedimento di riesame, qualora al fascicolo processuale del tribunale non risulti l'avvenuta chiusura delle indagini preliminari, legittimamente la notifica dell'avviso di udienza al difensore non iscritto all'albo del circondario č eseguita ai sensi dell'art. 65, comma 2, att. c.p.p. nel domicilio da lui eletto nel circondario per la fase delle indagini ovvero presso il locale ordine forense.