(massima n. 1)
L'istituto della elezione di domicilio è stato introdotto nell'ordinamento per consentire all'autorità giudiziaria di individuare un recapito certo e al destinatario di assicurarsi una tempestiva e sicura ricezione di atti. Ne consegue che l'imputato può avere un solo domicilio eletto e che ogni mutamento di elezione di domicilio, ritualmente comunicato all'autorità procedente, comporta revoca della precedente elezione, senza possibilità di elezione plurima, contraddittoria rispetto alla lettera e alla finalità della norma.