(massima n. 1)
Qualora l'imputato appellante abbia reso la dichiarazione di domicilio, le notificazioni vanno sempre eseguite nel luogo indicato, anche quando successivamente egli venga a trovarsi in stato di detenzione, in quanto il termine «mutamento» di cui al comma primo dell'art. 162 c.p.p. si riferisce anche a questa evenienza. (Nella fattispecie il ricorrente non aveva comunicato alla cancelleria del giudice d'appello il luogo della sua detenzione, pur essendo in attesa del giudizio di secondo grado da lui stesso promosso con l'impugnazione).