(massima n. 3)
La sopravvenienza, successivamente all'esaurimento delle fasi di merito, della nuova disciplina risultante, in materia di acquisizione e valutazione dei verbali di prova di altri procedimenti, dai commi 2 bis e 4 dell'art. 238 c.p.p. (introdotto, il primo, e modificato, il secondo, dall'art. 3 della legge 7 agosto 1997 n. 267), e dalla successiva sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 1998, comporta che, al pari di quanto si verifica nel caso di dichiarazioni acquisite e valutate ai sensi dell'art. 513 c.p.p. nella formulazione antecedente l'entrata in vigore di detta legge, una volta denunciata, in sede di ricorso per cassazione, l'inutilizzabilità di detti verbali per la mancanza delle condizioni ora previste dalla summenzionata disciplina, devesi dar luogo all'annullamento con rinvio della sentenza impugnata onde rendere possibile una nuova acquisizione e valutazione, ai sensi della normativa transitoria di cui all'art. 6, comma 5, della legge n. 267/97, nei modi e con i criteri di cui all'art. 500, commi 2 bis e 4, c.p.p.; ciò sempre a condizione che gli elementi tratti dai verbali in questione abbiano avuto rilevanza ai fini della decisione impugnata e che - ove la sopravvenuta inutilizzabilità sia stata denunciata con motivi nuovi - l'originario atto di ricorso abbia investito anche la valutazione di questi stessi elementi.