(massima n. 1)
È valida la notificazione del decreto di citazione a giudizio al domicilio precedentemente dichiarato, disposta anteriormente alla ricezione della elezione di domicilio successivamente effettuata. Infatti, con l'espressione «notificazione disposta» l'art. 162, quarto comma, c.p.p. (e, l'art. 171, quarto comma, c.p.p. 1930) indica le notificazioni in corso di esecuzione, che sono da ritenere quelle per le quali abbia già avuto inizio l'iter procedimentale, destinato a concludersi con la consegna del documento al destinatario; iter che inizia con l'attività e nel momento stesso in cui l'autorità giudiziaria procedente dia concretezza — esteriormente apprezzabile — al proprio intento di darvi corso. A tal fine non si dovrà neppure attendere che la richiesta di notifica sia pervenuta all'ufficiale giudiziario, essendo sufficiente la possibilità di apprezzare un qualsiasi atto di quella autorità valido a realizzare comunque l'esteriorizzazione della richiesta. Il che segna concretamente l'inizio del procedimento notificatorio che diviene in tal modo non più modificabile.