(massima n. 1)
Il deposito degli atti e dei documenti processuali in cancelleria costituisce una semplice attivitą materiale ed i relativi adempimenti non sono soggetti ad alcuna formalitą. Trattandosi di adempimento ordinario di un atto di ufficio, esso deve presumersi come avvenuto alle date indicate nell'attestazione del funzionario di cancelleria, indipendentemente dalla sottoscrizione della stessa da parte di questi, spettando la prova della non veridicitą dell'attestazione alla parte interessata. (Nella specie l'attestazione del deposito di una sentenza non era stata sottoscritta dal funzionario di cancelleria e la Cassazione ha appunto ritenuto, sulla scorta del principio di cui in massima, che il deposito stesso doveva presumersi come avvenuto alla data indicata nell'attestazione medesima).