(massima n. 1)
L'ordinanza decisoria che il giudice deve adottare all'esito del procedimento camerale disciplinato dall'art. 127 c.p.p. acquista efficacia giuridica solo con il deposito in cancelleria. È pertanto irrituale (ancorché non abnorme), la lettura in udienza del solo dispositivo di detta ordinanza, avverso il quale, quindi, non essendo esso identificabile con l'ordinanza stessa ma costituendone unicamente una indebita anticipazione, non può essere esperito, a pena di inammissibilità, alcun autonomo gravame.