(massima n. 1)
Gli effetti giuridici di un provvedimento del giudice o del pubblico ministero, fuori dai casi di lettura o comunicazione in udienza, decorrono non dalla data che il magistrato vi appone nell'atto di compilarlo, ma dal giorno eventualmente diverso nel quale lo stesso provvedimento, attraverso la certificazione di deposito del cancelliere o del segretario, acquisisce giuridica esistenza. (In applicazione di tale principio la Suprema Corte ha ritenuto che non fosse provata la tempestività di un provvedimento di convalida di sequestro — sollecitamente adottato dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 355, comma 2, c.p.p. — in presenza della datazione apposta dal magistrato ma in assenza di un'attestazione del successivo deposito entro il termine fissato alla legge).