(massima n. 1)
In tema di notificazioni, l'operativitą del principio stabilito dall'art. 148, comma 3, c.p.p., secondo cui «l'atto č notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti», postula, evidentemente, che venga esattamente individuato quale sia l'atto da notificare. Nel procedimento di esecuzione e, pił genericamente, in quello camerale, disciplinati, rispettivamente dagli artt. 666 e 127 c.p.p., l'atto da notificare avuto riguardo alla regola dettata dall'art. 128 stesso codice, in base alla quale il cancelliere ha l'obbligo di notificare o comunicare ai soggetti titolari del diritto di impugnazione soltanto «l'avviso di deposito contenente l'indicazione del dispositivo» della decisione adottata č da ritenere costituito soltanto dal suddetto avviso e non dall'ordinanza decisoria, nulla rilevando che a questa, per chiarezza e sinteticitą di linguaggio, facciano riferimento i citati artt. 666, al comma 6, e 127, al comma 7.