(massima n. 1)
La mancanza di data in calce al decreto del tribunale che applica una misura di prevenzione, non determina incertezza sul momento formativo del provvedimento, dovendosi a tal fine fare riferimento alla certificazione dell'intervenuto deposito. La anzidetta mancanza, dunque, non determina alcuna nullitą, anche perché, trattandosi nella specie di provvedimento a forma libera, lo stesso assume rilevanza esterna con il deposito (art. 128 c.p.p.) e non con la lettura del dispositivo, diversamente da quanto accade per le sentenze.