(massima n. 1)
Qualora il difensore proponga impugnazione prima che gli sia notificato l'avviso di deposito del provvedimento deliberato all'esito dell'udienza camerale, cosė avvalendosi della facoltā cui l'avviso stesso č preordinato, la formalitā della notificazione diviene superflua e nessuna invaliditā consegue nel giudizio di impugnazione dal suo mancato adempimento. (Fattispecie in tema di provvedimento emesso all'esito di procedimento di sorveglianza).