(massima n. 1)
La comunicazione di un'ordinanza č svolta, a norma dell'art. 128 c.p.p., mediante deposito dell'originale in cancelleria, entro cinque giorni dalla deliberazione, ovvero dall'udienza camerale di cui all'art. 127 c.p.p. Quando non č stata data alcuna preventiva comunicazione della sola deliberazione, la diversa data apposta in calce, anche ove non coincida con quella di deposito, č irrilevante, non potendo l'ordinanza, e cioč il provvedimento completo della motivazione, a nessun effetto ritenersi preesistente o successiva alla data della sua comunicazione.