(massima n. 1)
Al fine di accertare la data di un provvedimento non assunto in udienza dal giudice, in mancanza dell'attestazione di cancelleria al momento del deposito, può aversi riguardo ad altre formalità, del pari fidefacienti, contenute in atti connessi senza che venga meno l'efficacia del provvedimento.(Nella fattispecie, relativa a mancanza dell'attestazione di deposito in cancelleria dell'ordinanza cautelare da parte del tribunale del riesame, la Suprema Corte ha ritenuto che il rispetto del termine potesse essere desunto dal contenuto del registro delle impugnazioni che riportava l'esito del gravame, con indicazione della data del deposito della motivazione).