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Articolo 127 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale

Dispositivo dell'art. 127 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. La segreteria del pubblico ministero trasmette ogni mese al procuratore generale presso la corte di appello i dati di cui al comma 3 relativi ai procedimenti di seguito indicati, da raggrupparsi in distinti elenchi riepilogativi:

  1. a) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dall'articolo 407 bis, comma 2, del codice, salvo che il pubblico ministero abbia formulato richiesta di differimento ai sensi dell'articolo 415 ter, comma 2, del codice; in tale ultima ipotesi, i procedimenti sono inseriti nell'elenco solo in caso di rigetto della richiesta;
  2. b) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni sull'azione penale nei termini fissati ai sensi dell'articolo 415-ter, commi 4 e 5, del codice;
  3. c) [LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 19 MARZO 2024, N. 31](3).

1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello acquisisce ogni tre mesi dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui all'articolo 362 bis del codice di procedura penale e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale(2).

2. [Per ciascuno dei procedimenti di cui al comma 1, lettera a), è specificato se il pubblico ministero ha formulato la richiesta di differimento di cui al comma 5-bis dell'art. 415 bis del c.p.p. e, in caso affermativo, se il procuratore generale ha provveduto sulla richiesta e con quale esito.](3)

3. Per ciascuno dei procedimenti indicati al comma 1, la segreteria del pubblico ministero comunica:

  1. a) le generalità della persona sottoposta alle indagini o quanto altro valga a identificarla;
  2. b) il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona sottoposta alle indagini;
  3. c) le generalità della persona offesa o quanto altro valga a identificarla;
  4. d) il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona offesa;
  5. e) i nominativi dei difensori della persona sottoposta alle indagini e della persona offesa e i relativi recapiti;
  6. f) il reato per cui si procede, con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, nonché, se risultano, la data e il luogo del fatto(1).

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


1. La segreteria del pubblico ministero trasmette ogni settimana al procuratore generale presso la corte di appello un elenco delle notizie di reato contro persone note per le quali non è stata esercitata l'azione penale o richiesta l'archiviazione entro il termine previsto dalla legge o prorogato dal giudice.
1. La segreteria del pubblico ministero trasmette ogni settimana al procuratore generale presso la corte di appello i dati di cui al comma 3 relativi ai procedimenti di seguito indicati, da raggrupparsi in distinti elenchi riepilogativi:
a) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, né ha esercitato l’azione penale o richiesto l’archiviazione, entro i termini previsti dall’articolo 407-
bis, comma 2, del codice;
b) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni sull’azione penale nei termini di cui all’articolo 415-
ter, comma 3, primo e secondo periodo, del codice;
c) procedimenti, diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), nei quali il pubblico ministero non ha esercitato l’azione penale, né richiesto l’archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407-bis, comma 2, e 415-ter, comma 3, quarto periodo, del codice.
2. Per ciascuno dei procedimenti di cui al comma 1, lettera a), è specificato se il pubblico ministero ha formulato la richiesta di differimento di cui al comma 5-bis dell’articolo 415-bis del codice e, in caso affermativo, se il procuratore generale ha provveduto sulla richiesta e con quale esito.
3. Per ciascuno dei procedimenti indicati al comma 1, la segreteria del pubblico ministero comunica:
a) le generalità della persona sottoposta alle indagini o quanto altro valga a identificarla;
b) il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona sottoposta alle indagini;
c) le generalità della persona offesa o quanto altro valga a identificarla;
d) il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona offesa;
e) i nominativi dei difensori della persona sottoposta alle indagini e della persona offesa e i relativi recapiti;
f) il reato per cui si procede, con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, nonché, se risultano, la data e il luogo del fatto.

__________________

(1) Disposizione modificata dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").
(2) Il comma 1-bis è stato introdotto dall'art. 8, comma 1 della L. 24 novembre 2023, n. 168.
(3) Il presente articolo è stato modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 19 marzo 2024, n. 31, che ha disposto la modifica dell'art. 127, comma 1, alinea e lettere a) e b); la soppressione della lettera c) del comma 1 e l'abrogazione del comma 2.

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