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Articolo 96 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Difensore di fiducia

Dispositivo dell'art. 96 Codice di procedura penale

1. L'imputato [61 c.p.p.] ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia(1)(2)(3).

2. La nomina è fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata(4)(5).

3. La nomina del difensore di fiducia della persona fermata [307, 384 c.p.p.], arrestata [380, 381 c.p.p.] o in custodia cautelare [284, 285, 286 c.p.p.], finché la stessa non vi ha provveduto, può essere fatta da un prossimo congiunto, con le forme previste dal comma 2.

Note

(1) Si vedano gli artt. 24, 25 e 26 disp. att..
(2) Si veda l'art. 32, l. 22 maggio 1975, n. 152: «Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, la difesa può essere assunta a richiesta dell'interessato dall'Avvocatura dello Stato o da libero professionista di fiducia dell'interessato medesimo. In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico del Ministero dell'Interno salva rivalsa se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a favore di qualsiasi persona che, legalmente richiesta dall'appartenente alle forze di polizia, gli presti assistenza». Si veda altresì l'art. 9 l. 7 agosto 1990, n. 232.
(3) Si veda l'art. 65 disp. att.
(4) Il legislatore ha voluto bilanciare il diritto di difesa con l'esigenza dello svolgimento diligente del processo, pertanto ha voluto limitare a due il numero dei difensori dell'imputato; ne consegue che le nomine eccedenti non hanno efficacia.
(5) La nomina è un negozio tra difensore e interessato redatto in forma libera. Può avvenire in sede d'udienza in forma orale e in tal caso della dichiarazione viene dato atto nel verbale o la raccoglie il giudice; oppure può avvenire in forma scritta depositato all'autorità procedente personalmente o tramite raccomandata. La nomina è essenziale e non può essere sostituita dalla dichiarazione dell'avvocato ad agire in nome e per conto del suo assistito.

Ratio Legis

Quale fondamentale manifestazione di libertà e per l'effettività del diritto di difesa, il legislatore consente all'imputato di scegliere il difensore ritenuto più idoneo a tutelare i propri interessi. La designazione fiduciaria, che in ogni momento prevale sulla nomina di ufficio, si basa su un rapporto consensuale con il professionista, il quale può rifiutare l'incarico, rinunciare allo stesso o essere revocato dalla parte.

Spiegazione dell'art. 96 Codice di procedura penale

All'interno del sistema procedimentale penale del nostro ordinamento la figura del difensore assume un ruolo fondamentale, essendo egli tenuto non solo a dimostrare la scarsa pregnanza degli elementi di prova a carico del proprio assistito, bensì anche ad individuare, tramite le investigazioni difensive, elementi di prova atti a scagionarlo.

Per quanto concerne la difesa di fiducia (contrapposta alla difesa d'ufficio), la norma in esame stabilisce innanzitutto che l'imputato ha diritto a nominare non più di due difensori di fiducia, con la conseguenza che la nomina di un terzo sarebbe colpita da inefficacia.

La nomina del difensore di fiducia può avvenire essenzialmente in tre modi, da considerarsi non tassativi, stante la libertà di forma:

  • con dichiarazione orale resa all'autorità procedente;

  • con dichiarazione scritta consegnata personalmente al difensore;

  • con dichiarazione scritta trasmessa per raccomandata al difensore.

Da non trascurare anche la nomina preventiva di cui all'articolo 391 novies c.p.p. in favore del difensore al fine di svolgere investigazioni “nell'eventualità che si instauri un procedimento penale”.

La nomina del difensore di fiducia presuppone appunto un rapporto di fiducia dell'indagato o imputato con lo stesso, motivo per cui, qualora l'imputato sia sottoposto ad un misura che ne restringa la libertà personale, come il fermo, l'arresto o la custodia cautelare, la scelta del difensore può essere fatta anche da un prossimo congiunto con le stesse forme di cui sopra, almeno finché l'imputato non vi abbia provveduto da sé. Ovviamente egli può togliere effetto alla nomina effettuata dal prossimo congiunto, revocando la nomina e scegliendo lui stesso un proprio difensore di fiducia.

Massime relative all'art. 96 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 47133/2018

In tema di formalità per la nomina del difensore, l'art. 96 cod. proc. pen. non costituisce una norma inderogabile, ma tipicamente ordinatoria e regolamentare, suscettibile, pertanto, di una interpretazione ampia ed elastica "in bonam partem", con la conseguenza che i comportamenti concludenti idonei a documentare la riferibilità della nomina all'imputato costituiscono elementi sintomatici dell'esistenza di un rapporto fiduciario tra lo stesso imputato e l'avvocato che ha svolto di fatto le funzioni di difensore. (Nella specie, la Corte ha ritenuto significativa la circostanza che l'imputato fosse stato assistito, nel corso di più fasi procedimentali, da un avvocato la cui nomina era stata depositata presso la Procura della Repubblica che non l'aveva tuttavia trasmessa al giudice del dibattimento).

Cass. pen. n. 3659/2018

La nomina di un difensore di fiducia effettuata dall'amministratore di sostegno dell'indagato (o dell'imputato) su espressa autorizzazione dal giudice tutelare non determina alcuna violazione del diritto di difesa, in relazione agli artt. 96 cod. proc. pen., 24 Cost., 6, par. 3, lett. c), C.E.D.U. e 14, par. 2, lett. d), Patto internazionale per i diritti civili e politici, spettando al giudice tutelare conformare i poteri dell'amministratore in relazione alla capacità ed alle esigenze di protezione del beneficiario, in modo tale da garantire allo stesso la scelta del professionista maggiormente idoneo a curarne gli interessi nel processo.

Cass. pen. n. 9209/2017

La facoltà dei prossimi congiunti di nominare, ai sensi dell'art. 96, comma terzo, cod. proc. pen., un difensore nell'interesse dell'indagato riguarda esclusivamente le persone "in vinculis" e non i latitanti, avendo detta norma natura eccezionale, in quanto rigorosamente legata alla difficoltà di provvedere personalmente alla designazione di un difensore da parte della persona sottoposta alla condizione di limitazione della libertà personale, ed essendo, come tale, insuscettibile di interpretazione analogica. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la dichiarazione di inammissibilità da parte del tribunale della richiesta di riesame di un provvedimento applicativo della custodia in carcere presentata dal difensore nominato dai prossimi congiunti del latitante).

Cass. pen. n. 52529/2016

È valida la nomina del difensore di fiducia dell'indagato o dell'imputato in stato di detenzione compiuta da persona diversa dai prossimi congiunti, in presenza di elementi inequivoci che consentano di ricondurre la nomina, per "facta concludentia", alla volontà dell'interessato. (Nella specie, la S.C. ha affermato tale principio in riferimento a nomina di difensore di fiducia di imputato detenuto compiuta dalla convivente dello stesso).

Cass. pen. n. 5972/2015

Nel procedimento di revoca dell'indulto davanti al giudice dell'esecuzione, non spiega alcun effetto la nomina intervenuta in fase di cognizione o nel procedimento di sorveglianza, attesa l'autonomia tra le diverse procedure.

Cass. pen. n. 3333/2015

Non costituisce causa di nullità la nomina quale difensore d'ufficio di un avvocato immediatamente reperibile, ma non risultante tra quelli inseriti nei turni appositamente predisposti dal Consiglio dell'ordine, effettuata dal giudice nel corso del giudizio, in sostituzione del difensore di fiducia regolarmente citato e non comparso (nella specie, rinunciante al mandato).

Cass. pen. n. 2804/2015

L'omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza preliminare al difensore di fiducia dell'imputato che abbia depositato, diversamente da quanto previsto dall'art. 96, comma secondo, cod. proc. pen., la sua nomina ad una autorità giudiziaria diversa da quella procedente, non costituisce causa di nullità se il difensore non dimostra che, al momento in cui è disposta la notificazione dell'avviso dell'udienza preliminare, l'atto di nomina è già nella disponibilità dell'autorità giudiziaria procedente.

Cass. pen. n. 46462/2014

La nomina del terzo difensore di fiducia da parte dell'imputato, in assenza di revoca espressa di almeno uno dei due già nominati, resta priva di efficacia, salvo che si tratti di nomina finalizzata alla proposizione di un atto di impugnazione, atteso che in questo caso essa comporta, in mancanza di contraria indicazione dell'imputato, la revoca delle precedenti nomine. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso il diritto del terzo difensore a ricevere la notificazione dell'avviso del decreto di fissazione dell'udienza del giudizio di appello).

Cass. pen. n. 23611/2014

La dichiarazione di avvenuta nomina del difensore di fiducia, effettuata dal soggetto in stato detentivo nelle forme previste dall'art. 123 c.p.p., deve essere comunicata dal direttore dell'Istituto penitenziario soltanto all'Autorità giudiziaria ma non anche al professionista designato, incombendo tale onere informativo esclusivamente all'imputato, con la conseguenza che il mancato intervento del fiduciario determinato dalla negligenza del nominante non può costituire causa di invalidità degli atti processuali. (Fattispecie in cui il difensore, designato anche da altri indagati, aveva ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari in ordine a tutte le contestazioni formulate nell'ambito di un procedimento comune a questi e al detenuto che lo aveva nominato omettendo però di informarlo).

Cass. pen. n. 21761/2014

L'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la trattazione, davanti al tribunale di sorveglianza, dell'istanza di concessione di una misura alternativa alla detenzione presentata a seguito della sospensione dell'ordine di esecuzione della pena, deve essere notificato, in assenza di diversa nomina dell'interessato, al difensore che ha assistito il condannato nella fase di cognizione. (Fattispecie in cui il difensore nominato in sede di cognizione era anche l'autore dell'istanza di concessione della misura alternativa).

Cass. pen. n. 4643/2014

È legittimo il diniego del termine a difesa al difensore nominato come sostituto del titolare non comparso - per asserito legittimo impedimento, ritenuto insussistente dal giudice - trattandosi di diritto che spetta al difensore nominato a causa della cessazione definitiva dall'ufficio del precedente difensore per rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono del mandato.

Cass. pen. n. 2952/2014

Gli autonomi diritti all'impugnazione, attribuiti all'imputato e al difensore, trovano precisi limiti, al loro collegato esercizio, da una parte nell'attualità di decorrenza del termine, dall'altra nell'intervento del provvedimento sollecitato comunque da uno degli aventi diritto. Tale conclusione può essere riportata alla ipotesi, non direttamente considerata dalla normativa, di impugnazione proponibile dai due distinti difensori che l'art. 96 cod. proc. pen. consente all'imputato di nominare: anche nel caso in cui essi vengano ad operare con distinte impugnazioni, la loro attività è funzionalmente volta al medesimo risultato in favore dell'imputato, ma non può comportare la reiterazione della medesima impugnazione. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale di inammissibilità della richiesta di riesame, avanzata dal secondo difensore dopo che il Tribunale medesimo aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dal primo difensore).

Cass. pen. n. 29/2014

La contestualità della vidimazione per autentica non costituisce requisito essenziale di affidabilità dell'atto, se il professionista sia in grado autonomamente di attestare la genuinità della sottoscrizione e la sua riconducibilità al proprio assistito, attestazione di cui, con la sottoscrizione dell'atto si assume la responsabilità. (Fattispecie relativa a mancanza di contestualità tra sottoscrizione della procura speciale da parte dell'interessato e sua autenticazione da parte del difensore).

Cass. pen. n. 16114/2012

È valida la nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dall'art. 96 c.p.p., in presenza di elementi inequivoci dai quali la nomina possa desumersi per "facta concludentia". (Nella specie, la Corte ha ritenuto valida la nomina per telegramma, depositata presso la Procura delle Repubblica da un avvocato che ha poi proposto appello cautelare ex art. 310 c.p.p.).

Cass. pen. n. 12164/2012

La disposizione generale per cui la nomina di un difensore in eccedenza rispetto al numero consentito rimane priva di effetto finché la parte non provvede alla revoca di quelle precedenti, non è applicabile nel giudizio di cassazione, nel quale prevale, in quanto speciale, quella dell'art. 613, comma secondo, c.p.p., in forza della quale la nomina di un terzo difensore iscritto nell'albo delle giurisdizioni superiori ai fini della presentazione del ricorso o successivamente non può essere considerata eccedente e conferisce a quest'ultimo in via esclusiva nella fase di legittimità la titolarità della difesa ed il diritto a ricevere i relativi avvisi.

La nomina del terzo difensore di fiducia dell'imputato, in assenza di revoca espressa di almeno uno dei due già nominati, resta priva di efficacia, salvo che si tratti di nomina per la proposizione dell'atto di impugnazione la quale, in mancanza di contraria indicazione dell'imputato, comporta la revoca dei precedenti difensori. (In motivazione la Corte ha chiarito, con riguardo al caso del successivo conferimento di mandato speciale ad impugnare al terzo difensore, che qualora uno di quelli precedentemente nominati già abbia proposto impugnazione, questa conserva validità, mentre quando entrambi i patroni originariamente incaricati abbiano proposto gravame, quello del legale nominato all'uopo in eccedenza rimane inefficace, in quanto la facoltà di impugnazione legittimamente esercitata dai primi difensori ha consumato quella del terzo nominato).

Cass. pen. n. 35127/2011

La nomina del difensore di fiducia è un atto formale che non ammette equipollenti, per la cui validità processuale è necessaria l'osservanza delle forme e modalità richieste dall'art. 96, commi secondo e terzo, c.p.p. (In applicazione di tale principio, è stata esclusa la validità di una dichiarazione di nomina effettuata dall'interessato presso una Stazione dei Carabinieri).

Cass. pen. n. 23114/2011

Nel caso in cui l'imputato detenuto proponga dichiarazione di appello e nomini contestualmente il difensore di fiducia per la presentazione dei motivi, non è configurabile alcun onere dell'autorità giudiziaria di informare il difensore dell'avventa nomina, essendo tale incombente proprio della sfera di autonomia gestionale dell'imputato.

Cass. pen. n. 15577/2011

È valida la nomina del difensore fatta su un foglio sottoscritto dall'indagato, anche se mancante di autenticazione, poiché tale requisito non è richiesto dall'art. 96 c.p.p..

Cass. pen. n. 15068/2011

È illegittima la nomina del nuovo difensore - previa revoca di quello precedente, nominato dall'imputato - effettuato da congiunto di quest'ultimo (nella specie la madre), non legittimato a sovrapporre le proprie determinazioni a quelle liberamente formulate dall'imputato, nella specie in stato di libertà; né, in tal caso è applicabile l'art. 96 c.p.p. - che consente al prossimo congiunto dell'arrestato di nominare un difensore di fiducia - trattandosi di disposizione eccezionale, come tale, non suscettibile di interpretazione analogica.

Cass. pen. n. 2893/2009

In tema di validità delle notificazioni al difensore, rileva il comportamento negligente del professionista, in quanto egli ha l'obbligo di assicurare con l'ordinaria diligenza, in costanza di mandato difensivo, la ricevibilità delle notifiche a lui dirette. (Fattispecie in tema di riesame di misura cautelare personale nella quale è stata ritenuta valida la notifica dell'avviso ex art. 309 c.p.p. con consegna al portiere dello stabile in cui era allocato lo studio del difensore, trovato reiteratamente chiuso dall'ufficiale giudiziario).

Cass. pen. n. 47530/2008

La nomina del difensore di fiducia intervenuta nel procedimento di cognizione o in quello di esecuzione non spiega effetti in quello di sorveglianza.

Cass. pen. n. 46034/2008

È inidonea la nomina del difensore di fiducia della persona fermata, arrestata o in custodia cautelare fatta a mezzo fax dal prossimo congiunto, in quanto la stessa, non rispettando le forme previste dall'art. 96, comma secondo, c.p.p., è priva della certa riconducibilità della manifestazione di volontà al suo autore, soggetto estraneo al processo.

Cass. pen. n. 38648/2008

La nomina del difensore di fiducia fatta dall'indagato per il procedimento incidentale de libertate non dispiega effetto nel procedimento principale.

Cass. pen. n. 6068/2008

In tema di notificazioni, il rifiuto del difensore di fiducia di accettare la notificazione degli atti diretti al proprio assistito deve essere enunciato, per produrre gli effetti previsti, almeno immediatamente dopo l'atto di nomina e indipendentemente dalla notifica di un qualche atto.

Cass. pen. n. 34671/2007

L'atto di nomina del difensore e la eventuale elezione di domicilio devono riferirsi ad un procedimento specifico ai fini degli artt. 96 e 161, risultando altrimenti inefficaci in quanto prive di oggetto e di causa.

Cass. pen. n. 26549/2006

In tema di presentazione dell'atto di querela, è valida l'autenticazione della firma del querelante effettuata dal difensore anche quando questi non sia stato nominato formalmente, sempre che la volontà di nomina possa essere ricavata da altre dichiarazioni rese dalla parte nell'atto di querela, quale l'elezione di domicilio presso il difensore che ha autenticato la sottoscrizione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto l'elezione di domicilio presso il difensore che ha autenticato la sottoscrizione elemento tale da esprimere anche la nomina a difensore di fiducia).

Cass. pen. n. 11378/2006

L'art. 96, comma 2, c.p.p., che detta le formalità per la nomina del difensore di fiducia da parte dell'imputato, è, per la sua intrinseca natura e per la finalità perseguita, una norma non inderogabile ma tipicamente ordinatoria e regolamentare, ed è quindi suscettibile, in quanto tale, di una interpretazione non rigida e chiusa in schemi formali che ne comprometterebbero la funzione garantista che la finalizza; e ciò anche alla luce della norma sovraordinata, costituita dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione, che tutela il diritto di difesa. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che, pur in assenza di un formale atto di nomina, dovesse essere considerato difensore dell'imputato quello che, oltre ad aver ricevuto l'avviso dell'udienza ed aver chiesto ed ottenuto dei rinvii in primo grado, aveva poi anche sottoscritto l'atto di appello avverso la sentenza del tribunale ed era stato indicato come difensore nel decreto di citazione a giudizio in appello notificato allo stesso imputato senza che quest'ultimo, non comparso, avesse provveduto a designare altro difensore).

Cass. pen. n. 48088/2004

Ai fini della ritualità della nomina del difensore di fiducia, da effettuarsi con dichiarazione resa «all'autorità procedente» ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata (v. art. 96 comma 2 c.p.p.), è onere dell'interessato assumere informazioni su quale sia in un certo momento l'autorità procedente. (Nella specie, la nomina del difensore di fiducia era stata formalizzata dall'imputato mediante deposito dell'atto di nomina presso la segreteria della procura della Repubblica, ma in data successiva a quella nella quale già il giudice aveva fissato l'udienza preliminare, dando così avviso al difensore d'ufficio; secondo la Corte, pertanto, nessun vizio poteva ascriversi al mancato avviso della data dell'udienza al difensore di fiducia, la cui nomina, intempestiva rispetto all'avviso dell'udienza, era stata del resto fatta a un'autorità che già si era spogliata del procedimento e che, quindi, non poteva più ritenersi «procedente» nel momento in cui era stata resa destinataria della nomina).

Cass. pen. n. 12980/2004

La nomina del difensore può desumersi anche dal comportamento univocamente indicativo della volontà di avvalersi del professionista, ravvisabile nell'autenticazione della firma dell'interessato sull'istanza diretta all'applicazione di una misura alternativa.

Cass. pen. n. 30150/2003

La facoltà dei prossimi congiunti di nominare, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.p. un difensore nell'interesse dell'indagato riguarda esclusivamente le persone in vinculis e non i latitanti, essendo la citata norma di carattere eccezionale e, come tale, non suscettibile di interpretazione analogica.

Cass. pen. n. 22940/2003

In tema di formalità per la nomina del difensore, i comportamenti concludenti idonei a documentare la riferibilità della nomina all'imputato costituiscono elementi sintomatici dell'esistenza di un rapporto fiduciario tra lo stesso imputato e colui il quale ha svolto di fatto le funzioni di difensore, in quanto la norma di cui all'art. 96 c.p.p. non è una norma inderogabile ma tipicamente ordinatoria e regolamentare, suscettibile, quindi, di una interpretazione ampia ed elastica in bonam partem. (Nella specie la Corte ha a tal fine ritenuto significativa la circostanza che l'imputato, fisicamente non presente in giudizio, fosse stato assistito, nel corso di almeno due anni e durante più fasi procedimentali, da un professionista non ritualmente investito della funzione difensiva la cui opera non era mai stata contestata ed era proseguita con la redazione e la presentazione dell'atto di appello in relazione al quale non era intervenuta alcuna rinunzia da parte dell'imputato).

Cass. pen. n. 42922/2002

Nel caso in cui l'imputato, dopo aver nominato due difensori, si sia in concreto avvalso di uno solo di essi, affidandogli la propria difesa in ogni atto, adempimento o fase del procedimento, deve ritenersi che abbia inteso affidare le attività defensionali al difensore che lo ha effettivamente assistito, senza che ciò comporti la revoca della nomina al condifensore. Ne consegue che la nullità derivante dagli omessi avvisi a quest'ultimo del deposito della sentenza di primo grado e della fissazione dell'udienza davanti al giudice d'appello, configurano ipotesi di nullità relative, che devono essere eccepite nel termine di cui all'art. 491 c.p.p., espressamente richiamato dall'art. 181, comma 3 dello stesso codice.

Cass. pen. n. 14291/2002

Qualora il difensore di fiducia non sia comparso e non abbia tempestivamente comunicato la volontà di aderire allo sciopero proclamato dalla categoria degli avvocati, nella ipotesi che il difensore d'ufficio, nominato in sostituzione, dichiari la propria volontà di aderire all'astensione non è dovuta alcuna comunicazione al difensore di fiducia della data di rinvio dell'udienza fissata dal giudice, esercitando il sostituto processuale tutti i diritti e le facoltà della difesa, ivi compresa la ricezione dell'avviso orale dato dal giudice in udienza.

Cass. pen. n. 32444/2001

In tema di conferimento di nomina del difensore e contestuale mandato a impugnare, le forme previste dagli articoli 571, comma 3 e 96, comma 2, del c.p.p. sono rispettate allorché l'imputato trasmette a mezzo fax all'ufficio giudiziario un'espressa dichiarazione di volontà da lui sottoscritta, che soddisfa il requisito minimo richiesto dalle norme citate, consistente nella certa riconducibilità della manifestazione di volontà al suo autore, senza che sia necessaria alcuna autenticazione della firma. (Fattispecie anteriore alle modifiche apportate all'art. 571 c.p.p. dall'art. 46 della legge 16 dicembre 1999, n. 479).

Cass. pen. n. 2109/2000

L'individuazione del difensore non può avvenire con riferimento a nomine relative a diversi procedimenti e neppure, per la fase esecutiva, a quella intervenuta nel precedente giudizio di cognizione.

Cass. pen. n. 6615/2000

La nomina del difensore effettuata nel corso del giudizio di primo grado spiega i propri effetti per tutta la durata del giudizio di cognizione, nelle diverse fasi di esso nonché in quelle incidentali che ne scaturiscono, senza bisogno di essere reiterata. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato la nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello derivante dall'omesso avviso a difensore nominato per il giudizio di primo grado che non aveva sottoscritto l'atto di impugnazione).

La nomina di due difensori, consentita dall'art. 96, comma 1, c.p.p., costituisce concreto esercizio del diritto di difesa che può essere garantito solo se entrambi siano posti in grado di esercitare il loro mandato; ne deriva che qualora per uno di essi ancorché non abbia sottoscritto l'atto di impugnazione, sia stata omessa la notificazione dell'avviso per il giudizio di appello, si configura una nullità generale a regime intermedio ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 180 c.p.p.

Cass. pen. n. 289/2000

La nomina del difensore di fiducia è valida ove siano rispettati i requisiti previsti dall'art. 96 c.p.p. Ne consegue che una nomina per mezzo di fax, privo di data, della provenienza e della autenticazione della firma non è in alcun modo equiparabile alla nomina prevista dalla citata disposizione. (Nel caso la Corte ha ritenuto corretto l'operato del giudice del merito che aveva considerato valida la notifica al difensore d'ufficio del latitante nominato dall'autorità giudiziaria, non tenendo conto del difensore di fiducia nominato a mezzo fax).

Cass. pen. n. 1876/2000

Poiché il legislatore, pur ispirandosi al principio dell'assenza di formalità, richiede che la nomina del difensore di fiducia dell'imputato risulti con certezza nel processo attraverso la produzione dell'originale, non può sortire effetto l'atto di nomina trasmesso a mezzo telefax. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto legittima la decisione del giudice di merito che aveva disatteso la richiesta di rinvio per impedimento avanzata da difensore la cui nomina risultava esclusivamente da una copia dell'originale pervenuta all'ufficio per telefax).

Cass. pen. n. 3534/1999

Al fine di assicurare la continuità della assistenza tecnico-giuridica, la difesa si caratterizza per l'immutabilità del difensore fino alla eventuale dispensa dell'incarico di ufficio, oppure alla rinuncia o revoca del mandato fiduciario, mentre è prevista la temporanea sostituzione, d'iniziativa del titolare o d'ufficio, in caso di impedimento, assenza o astensione da atti che ne richiedono l'intervento. Pertanto, in situazioni che di per sè non comportano la cessazione dell'incarico, titolare della difesa rimane il difensore originariamente designato il quale, cessata la situazione che alla sostituzione ha dato causa, riprende immediatamente il suo ruolo e può svolgere le relative funzioni senza necessità di ulteriori adempimenti. (Fattispecie nella quale la S.C., in applicazione del principio di cui in massima, ha annullato l'ordinanza con la quale il tribunale aveva dichiarato inammissibile una richiesta di riesame, in quanto proposta da difensori che dovevano ritenersi privi di mandato, avendo in precedenza espresso l'intenzione di astenersi dalle udienze dell'incidente probatorio in corso e richiesto ed ottenuto la designazione d'ufficio di altro difensore ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p.).

Cass. pen. n. 8757/1999

A norma dell'art. 96 c.p.p. l'imputato ha diritto di nominare due difensori di fiducia, mentre l'art. 24 att. c.p.p. stabilisce che la nomina di «ulteriori difensori si considera senza effetto», finché non sono revocate le nomine precedenti che risultano eccedenti. Ne consegue che qualora l'imputato abbia nominato due difensori di fiducia e, senza revocarne alcuno di quelli precedentemente nominati, ne abbia nominato un terzo, tale ultima nomina deve considerarsi senza effetto.

Cass. pen. n. 7962/1999

La disposizione dell'art. 96 comma terzo c.p.p. è suscettibile di estensione anche al caso dell'imputato-indagato latitante, secondo la ratio della norma la quale intende agevolare l'intervento di un difensore di fiducia, a preferenza di quello d'ufficio, le volte in cui l'interessato si trovi in difficoltà e non può agevolmente provvedere all'incombente personalmente: il che soprattutto accade nel caso del latitante, che, attesa la necessità di nascondersi e non potendo neppure utilizzare il mezzo postale per rendere la dichiarazione di nomina del difensore, stante la esigenza di autenticazione della sottoscrizione, è davvero nella impossibilità materiale di provvedere personalmente.

Quando un imputato, fisicamente non presente in giudizio, sia stato assistito durante una o più fasi procedimentali da professionista non ritualmente investito della funzione difensiva, l'opera del quale non sia stata mai contestata, ma anzi ratificata con il conferimento di specifico mandato ad impugnare, viene in evidenza una situazione di fatto che, per essersi protratta per lungo tempo, non può non essere sintomatica dell'esistenza di un rapporto fiduciario tra il professionista ed il cliente.

Cass. pen. n. 7466/1999

In tema di nomina del difensore di fiducia, la previsione dell'art. 96, comma terzo, c.p.p., attribuisce legittimazione sostitutiva alla nomina al prossimo congiunto del soggetto in vinculis, fino a che questo ultimo vi provveda direttamente. In tali limiti temporali, tuttavia, la nomina effettuata dal congiunto ha piena efficacia e non è soggetto né a conferma da parte dell'interessato né a particolari termini di scadenza. In particolare, la nomina successiva di un altro difensore da parte dell'interessato non determina di per sé la caducazione dell'incarico conferito dal congiunto; tale effetto potendo conseguire solo con la revoca della precedente nomina, a norma dell'art. 107 c.p.p.

Cass. pen. n. 4653/1999

La nomina del difensore di fiducia fatta dall'indagato per il procedimento incidentale di riesame non dispiega effetto alcuno nel procedimento principale, del tutto autonomo e separato dal primo, non essendone prevista la conoscenza da parte dell'autorità giudiziaria procedente che viene avvisata della richiesta di riesame ai soli fini della trasmissione degli atti.

Cass. pen. n. 4419/1999

In tema di querela, la autenticazione della firma del querelante è validamente effettuata anche dal difensore che non sia stato ancora formalmente ed espressamente nominato, giacché, in tal caso, proprio sulla base della stessa autenticazione e della attività contestuale alla sottoscrizione della istanza di punizione, può desumersi l'esistenza di una nomina tacita.

Cass. pen. n. 6527/1999

Lo specifico mandato richiesto dall'art. 571, comma terzo, c.p.p. per la legittimazione del difensore all'impugnazione di sentenza contumaciale non va confuso con la procura speciale di cui all'art. 122 stesso codice e, pertanto, per la sua validità è sufficiente la nomina fatta con la forma di cui al precedente art. 96, comma secondo; nomina che è efficace se fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore, purché da detta dichiarazione emerga, in modo chiaro e univoco, la volontà di impugnare.

Cass. pen. n. 5499/1998

La nomina di un terzo difensore da parte dell'imputato, quantunque non consentita, può spiegare effetti giuridici anche in assenza di un formale atto di revoca di precedente nomina, allorché, a seguito di fatti concludenti, si possa desumere chiaramente la volontà dell'interessato di revocare ogni rapporto con i due precedenti difensori. (Fattispecie in tema di procedimento di sorveglianza, nella quale nessuno dei due difensori originariamente nominati aveva mai svolto attività difensive, mentre al «terzo» difensore era stato notificato l'avviso di fissazione di una precedente udienza, rinviata perché lo stesso aveva eccepito il mancato rispetto del termine di comparizione).

Cass. pen. n. 2147/1998

Se il difensore non «spende» nell'atto di impugnazione la procura ricevuta, non può trasferire l'effetto dell'impugnazione al suo cliente. In altri termini non si verifica quell'effetto tipico della rappresentanza che è la sostituzione del difensore all'interessato nell'esercizio dei poteri processuali di quest'ultimo: perciò il difensore agisce in nome e per conto proprio, anche perché il giudice non è in grado di sapere se egli agisca per conto di altri, e di quali altri.

Cass. pen. n. 5204/1998

La nomina a difensore di fiducia, regolata dall'art. 96, comma secondo, c.p.p., pur non richiedendo alcuna speciale formalità, presuppone una chiara manifestazione di volontà da parte dell'imputato. (Fattispecie in cui è stato escluso la possibilità di dedurre la nomina dalla dicitura contenuta nel verbale di udienza «assist... e difes... da: avv. fid. “Aulo Augelio”, con procura speciale», in quanto il riferimento alla procura speciale riguardava solo la procura speciale, contenuta in atti, per richiedere l'applicazione della pena e lo stesso atto conteneva la nomina di altro avvocato di fiducia).

Cass. pen. n. 5583/1998

Ove l'indagato sia assistito da due difensori, l'omesso avviso della data fissata per l'udienza di riesame ad uno di essi determina una nullità a regime intermedio; i difensori di fiducia, infatti, costituiscono un unico soggetto processuale — e cioè «il difensore» — che si contrappone in tale sua unità agli altri e segnatamente al pubblico ministero, dovendosi considerare la nomina di due difensori come la manifestazione della volontà dell'interessato di avvalersi di una duplice poliedrica difesa, i cui diritti sono salvaguardati solo se entrambi gli incaricati siano stati posti in grado di esercitare il loro mandato.

Cass. pen. n. 6361/1997

Qualora la richiesta di riesame, nell'interesse di imputato assistito da due difensori, sia stata avanzata da uno soltanto di costoro, unicamente a tale difensore, e non anche all'altro, è dovuto l'avviso di udienza previsto dall'art. 309, comma 8, c.p.p. mentre detto avviso è dovuto ad entrambi i difensori in caso di richieste di riesame proposte direttamente dall'interessato.

Cass. pen. n. 3402/1997

La dichiarazione di nomina del difensore di fiducia deve essere consegnata all'autorità procedente dal difensore o da un suo delegato a pena di invalidità: di conseguenza, in caso di inosservanza di tale formalità, anche la contestuale revoca del precedente difensore non ha effetto.

Cass. pen. n. 5187/1997

In caso di nomina da parte dell'imputato di due difensori, l'omessa notifica dell'avviso della data fissata per l'udienza a uno dei difensori, comporta una nullità a regime intermedio, che è sanata se la parte che vi assiste non solleva eccezione a norma dell'art. 182, comma secondo, c.p.p. Tale sanatoria però non si verifica quando, non essendo stati presenti all'udienza né l'imputato né entrambi i difensori, sia stato nominato un difensore di ufficio. Tale nomina, infatti, in tanto si è avuta, in quanto indebitamente è stato omesso l'avviso al difensore di fiducia, omissione che l'ordinamento sanziona con la nullità. Ne deriva che sarebbe contraddittorio riconoscere alla condotta tenuta da un soggetto il cui ingresso nel processo è contrassegnato da nullità l'attitudine a sanare il vizio medesimo. (Fattispecie di omesso avviso a uno dei difensori della data fissata per l'udienza dibattimentale di appello).

Cass. pen. n. 18071/1997

La richiesta di riesame di una misura cautelare fatta dal detenuto in carcere con la riserva di redazione dei motivi ad un difensore specificato, equivale a nomina di questi quale difensore di fiducia e comporta l'obbligo di invio degli avvisi anche a quest'ultimo difensore e non solo a quello in precedenza nominato.

Cass. pen. n. 191/1997

L'omesso avviso ad uno dei difensori di fiducia dell'imputato della data dell'udienza costituisce nullità a regime intermedio poiché non comprime, in via totale ed assoluta, il diritto dell'imputato alla difesa in giudizio costituzionalmente garantito che resta, comunque, assicurato dalla presenza attiva dell'altro difensore nominato nell'esercizio del diritto di cui all'art. 96 c.p.p. Tale nullità resta sanata, a norma dell'art. 182, comma secondo, c.p.p., se l'altro difensore presente non formula eccezioni e rilievi sull'integrità della difesa all'atto della costituzione delle parti in dibattimento. (Nella fattispecie, era stato disposto, prima del compimento degli atti introduttivi, il rinvio del dibattimento, con invito all'imputato e al difensore a comparire alla nuova udienza. Di ciò non era stato dato avviso all'altro difensore del prevenuto, non presente).

Cass. pen. n. 4884/1997

La nomina del difensore di fiducia può essere validamente effettuata anche con telegramma privo di sottoscrizione autenticata.

Cass. pen. n. 6/1997

L'omessa notifica a uno dei due difensori dell'indagato della data di deliberazione in camera di consiglio sulla richiesta del P.M. di proroga della custodia cautelare dà luogo alla nullità del procedimento camerale dinanzi al giudice per le indagini preliminari e, conseguentemente, del provvedimento di proroga, nullità che è a cosiddetto regime intermedio, sia che si proceda con il rito di cui all'art. 127 c.p.p., sia che si proceda con la massima libertà di forme. (In motivazione, la Suprema Corte ha dato ragione del suo assunto sul rilievo che, allorché l'avviso sia stato dato a uno dei difensori, questi, quantunque non comparso, è da ritenere formalmente presente, onde non potrebbe parlarsi di «assenza» della difesa che, sola, potrebbe dar luogo a nullità insanabile ai sensi degli artt. 178, lett. c) e 179 c.p.p.).

Cass. pen. n. 1282/1996

La disposizione generale di cui all'art. 24 att. c.p.p., secondo la quale la nomina di ulteriori difensori si considera senza effetto finché la parte non provvede alla revoca delle nomine precedenti che risultino in eccedenza rispetto al numero previsto dagli artt. 96, 100 e 101 del codice, non è applicabile nel giudizio di legittimità, valendo per esso la norma speciale contenuta nell'art. 613, secondo comma, secondo periodo, c.p.p., la quale prevede che nel procedimento davanti alla Corte di cassazione «il difensore è nominato per la proposizione del ricorso o successivamente», e che solo «in mancanza di nomina il difensore è quello che ha assistito la parte nell'ultimo giudizio». (In motivazione la Corte ha precisato che la predetta disposizione speciale evidenzia la decisa prevalenza della designazione del difensore per il giudizio di legittimità rispetto alle precedenti fasi processuali, trovando la sua ratio nelle peculiarità del giudizio di cassazione, di natura esclusivamente tecnica, che consente di attribuire alla nomina ad esso finalizzata l'intenzione del ricorrente di conferire il mandato difensivo in via esclusiva al professionista il quale, in relazione alle acquisizioni processuali, al contenuto della sentenza impugnata e alle questioni da proporre o proposte con il ricorso, ritiene possa meglio esplicare la sua difesa ai livelli tecnico-giuridici propri del grado).

Cass. pen. n. 5167/1996

In tema di interrogatorio di garanzia, conseguente ad applicazione di custodia cautelare, qualora venga omesso l'avviso dovuto al difensore di fiducia dell'indagato, la nullità derivante da tale omissione è sanata, ove l'indagato stesso rinunci all'assistenza del detto difensore, accettando di essere assistito da un legale d'ufficio. Questo principio opera anche nell'ipotesi in cui la nomina del difensore di fiducia, poi non avvisato, sia stata effettuata da un prossimo congiunto dell'indagato, ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.p., a condizione, però, che l'indagato risulti con certezza (e non soltanto in via presuntiva), preventivamente informato (anche nei preliminari dell'interrogatorio), dell'avvenuta effettuazione dell'anzidetta nomina.

Cass. pen. n. 2804/1996

Gli autonomi diritti all'impugnazione, attribuiti all'imputato e al difensore, trovano precisi limiti, al loro collegato esercizio, da una parte nell'attualità di decorrenza del termine, dall'altra nell'intervento del provvedimento sollecitato comunque da uno degli aventi diritto. Tale conclusione può essere riportata alla ipotesi, non direttamente considerata dalla normativa, di impugnazione proponibile dai due distinti difensori che l'art. 96 c.p.p. consente all'imputato di nominare: anche nel caso in cui essi vengano ad operare con distinte impugnazioni, la loro attività è funzionalmente volta al medesimo risultato in favore dell'imputato, ma non può comportare la reiterazione della medesima impugnazione. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso avverso ordinanza che dichiarava inammissibile l'istanza di riesame perché già dichiarata inammissibile una precedente istanza nei confronti del medesimo provvedimento, il difensore aveva allegato la violazione di legge in relazione all'autonomia del diritto all'impugnazione di ciascun difensore, nel rispetto del termine relativo).

Cass. pen. n. 12242/1995

Nell'ipotesi in cui l'imputato, assistito da due difensori non iscritti all'albo speciale della Corte di cassazione, nomini, senza alcuna revoca delle precedenti designazioni, un terzo difensore abilitato al giudizio di legittimità, la nomina ha effetto soltanto per questa fase, mentre per quella di merito eventualmente successiva spiegano interamente il loro effetto soltanto le nomine precedenti.

Cass. pen. n. 74/1995

Attesa l'autonomia del procedimento di revoca di una misura alternativa alla detenzione (nella specie, detenzione domiciliare), rispetto a quello a suo tempo conclusosi con la concessione della misura medesima, deve escludersi che il mandato difensivo conferito a suo tempo in relazione a detto ultimo procedimento possa conservare la sua efficacia anche nell'ambito del procedimento di revoca.

Cass. pen. n. 4701/1995

La ratio dell'art. 96 comma 3 c.p.p. — che consente la nomina del difensore di fiducia da parte di un prossimo congiunto in favore di «persone arrestate, fermate o in custodia cautelare», fino a che esse non vi abbiano provveduto — consiste nell'ovviare alla situazione di impossibilità o difficoltà di comunicazione in cui possono trovarsi le predette persone nell'operare una libera scelta: conseguentemente la norma in questione non è suscettibile di applicazione analogica. (Fattispecie nella quale il mandato a proporre istanza di riesame avverso un'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere era stato conferito dalla moglie dell'indagato latitante; affermando il principio di cui sopra la Cassazione ha ritenuto che correttamente il tribunale avesse dichiarato inammissibile l'istanza di riesame proposta da difensore così nominato).

Cass. pen. n. 4951/1994

Qualora l'imputato sia assistito da due difensori di fiducia, l'omesso avviso della data di udienza a uno di essi non comporta la nullità di ordine generale prevista dall'art. 178, lett. c), c.p.p., se l'imputato, assistito in udienza dall'altro difensore di fiducia, abbia fatto esplicita richiesta di avvalersi del rito speciale previsto dall'art. 444 c.p.p.; infatti deve ritenersi che in tal caso l'imputato abbia implicitamente rinunciato ad avvalersi dell'assistenza dell'altro difensore assente, in quanto ha considerato per lui più conveniente definire rapidamente il giudizio con il patteggiamento.

Cass. pen. n. 3800/1994

È inammissibile l'impugnazione contro sentenza contumaciale proposta dal difensore al quale l'incarico sia stato conferito da congiunto dell'imputato, in quanto il mandato ad impugnare il provvedimento emesso in contumacia dell'interessato è atto riservato — a differenza di quello di nomina di difensore fiduciario — esclusivamente all'imputato e non altrimenti fungibile.

Cass. pen. n. 3572/1994

Nel procedimento incidentale di appello in materia di misure cautelari personali, quando l'interessato abbia nominato due difensori, entrambi hanno diritto all'avviso della data dell'udienza camerale; tuttavia, ove sia stata omessa la comunicazione a uno dei difensori, si verifica una nullità a regime intermedio, di cui agli artt. 179 commi 1 e 180 c.p.p., sanata sia dalla mancata deduzione nel termine indicato dal detto art. 180, come dalla presenza all'udienza in camera di consiglio del codifensore che abbia svolto la sua difesa senza nulla eccepire al riguardo del difetto di avviso al collega a lui associato.

Cass. pen. n. 3393/1994

Anche nel sistema del nuovo codice, all'imputato è imposto l'onere di attivazione e di diligenza al fine di permettere che il difensore di fiducia prescelto sia portato a conoscenza dell'avvenuta nomina e, nell'accettazione dell'incarico, sia posto in grado di avanzare tempestivamente all'autorità procedente ogni istanza utile e consentita. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato l'eccezione di nullità formulata dall'imputato, che aveva lo stesso giorno dell'udienza, nominato il difensore di fiducia, per essersi proceduto con l'assistenza del difensore di ufficio).

Cass. pen. n. 9938/1993

Per il rilascio dello specifico mandato richiesto dall'art. 571, terzo comma, c.p.p. perché il difensore dell'imputato possa impugnare una sentenza contumaciale è sufficiente l'osservanza delle forme richieste dall'art. 96, secondo comma, stesso codice. Invero lo «specifico mandato» - denominazione già significativa della volontà del legislatore di distinguere tale atto dalla procura speciale - di cui alla suddetta norma ha lo scopo di integrare il mandato difensivo con la facoltà di proporre impugnazione anche nel caso di contumacia ed è, dunque, logico che ne sia previsto il rilascio (contestualmente alla nomina o successivamente) nelle forme stabilite dall'art. 96, secondo comma, c.p.p. per la nomina del difensore piuttosto che in quelle, funzionalmente diverse, stabilite dall'art. 122 stesso codice per la nomina di un procuratore speciale. (Nella specie, sulla scorta del principio di cui in massima, la Cassazione ha ritenuto valido l'appello proposto dal difensore con atto contenente in calce la nomina per «il giudizio di impugnazione» e la sottoscrizione dell'imputato autenticata dal difensore medesimo).

Cass. pen. n. 280/1993

Nel procedimento di sorveglianza il condannato ha diritto di essere assistito anche da due difensori, sicché l'indicazione, in sede di dichiarazione di ricorso di uno dei due difensori di fiducia non può, in mancanza di revoca espressa dalla nomina dell'altro difensore, essere interpretata come una forma di revoca implicita.

Cass. pen. n. 4712/1993

La individuazione del difensore nel processo di esecuzione non può essere fatta con riferimento alla nomina del difensore fatta nel processo di cognizione. (Fattispecie in cui il difensore che aveva assistito il condannato in sede di cognizione deduceva la nullità di un ordine di carcerazione perché non notificato a lui, ma ad altro difensore nominato dal P.M.; la Corte ha rigettato il ricorso affermando appunto che la nomina del difensore nel processo di cognizione non vale anche per quello di esecuzione).

Cass. pen. n. 4798/1992

La nomina di due difensori prevista dall'art. 96 c.p.p. costituisce concreta estrinsecazione del diritto di difesa che è salvaguardato solo se entrambi siano stati posti in grado di esercitare il loro mandato. Ne consegue che l'omessa notificazione dell'avviso della data d'udienza ad uno dei due difensori non consentendo a costui di esercitare il suo mandato, determina una nullità a regime cosiddetto «intermedio» ex artt. 180 e 179 comma primo c.p.p., che involge anche i procedimenti in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 127 e 310 comma secondo c.p.p. (Nella specie trattavasi di udienza destinata alla proroga dei termini per la custodia cautelare in carcere).

Cass. pen. n. 2176/1991

La disposizione del terzo comma dell'art. 96 nuovo c.p.p., che consente la nomina del difensore di fiducia da parte di un prossimo congiunto in favore di persone arrestate, fermate o in custodia cautelare fino a che essi non vi abbiano provveduto, non può che applicarsi ai casi ivi tassativamente previsti e non è, quindi, suscettibile di applicazione analogica. (Nella specie, sulla base dell'enunciato principio, questa corte ha escluso che la disposizione suddetta potesse applicarsi in favore di un latitante e conseguentemente ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a) il ricorso avanzato dal difensore, nominato dalla moglie di un latitante, non legittimato alla impugnazione).

Cass. pen. n. 1157/1991

La nomina del difensore da parte del congiunto del diretto interessato è ammessa solo per i casi in cui il diretto interessato sia una persona arrestata o fermata o in custodia cautelare, e pertanto non è consentita al prossimo congiunto di persona condannata o in espiazione di pena.

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