(massima n. 1)
La facoltą dei prossimi congiunti di nominare, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.p. un difensore nell'interesse dell'indagato riguarda esclusivamente le persone in vinculis e non i latitanti, essendo la citata norma di carattere eccezionale e, come tale, non suscettibile di interpretazione analogica.