(massima n. 1)
La dichiarazione di avvenuta nomina del difensore di fiducia, effettuata dal soggetto in stato detentivo nelle forme previste dall'art. 123 c.p.p., deve essere comunicata dal direttore dell'Istituto penitenziario soltanto all'Autorità giudiziaria ma non anche al professionista designato, incombendo tale onere informativo esclusivamente all'imputato, con la conseguenza che il mancato intervento del fiduciario determinato dalla negligenza del nominante non può costituire causa di invalidità degli atti processuali. (Fattispecie in cui il difensore, designato anche da altri indagati, aveva ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari in ordine a tutte le contestazioni formulate nell'ambito di un procedimento comune a questi e al detenuto che lo aveva nominato omettendo però di informarlo).