(massima n. 1)
La nomina a difensore di fiducia, regolata dall'art. 96, comma secondo, c.p.p., pur non richiedendo alcuna speciale formalitą, presuppone una chiara manifestazione di volontą da parte dell'imputato. (Fattispecie in cui č stato escluso la possibilitą di dedurre la nomina dalla dicitura contenuta nel verbale di udienza «assist... e difes... da: avv. fid. Aulo Augelio, con procura speciale», in quanto il riferimento alla procura speciale riguardava solo la procura speciale, contenuta in atti, per richiedere l'applicazione della pena e lo stesso atto conteneva la nomina di altro avvocato di fiducia).